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20 Ottobre 2022

Verifica idoneità tecnico-professionale in cantiere: modalità e strumenti

verifica idoneità cantiere

L’obbligo di verificare l’idoneità di un’impresa, posto a carico del datore di lavoro committente o del committente dell’opera per la casistica che ci riguarda, vale nei confronti di tutte le imprese, incluse le eventuali imprese subappaltatrici, in quanto per la norma non è rilevante il tipo o la gerarchia del rapporto contrattuale.

Il tema viene approfondito in questo articolo, estratto dal volume  Nuovo manuale del Coordinatore per la Sicurezza (cse e csp) nei cantieri edili di Danilo G. M. De Filippo, edito da Maggioli Editore.

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Operare solo con esplicito incarico o diretta autorizzazione dal committente

Ai sensi dell’art. 1656 del codice civile, imprese appaltatrici, subappaltatrici o lavoratori autonomi possono legittimamente operare all’interno di un ambiente di lavoro solo se hanno ottenuto esplicito incarico o diretta autorizzazione dal committente.

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Il suddetto obbligo, purtroppo, non è sempre rispettato e accade sovente che le imprese affidatarie o, ancora, le imprese appaltatrici (esecutrici) concedano opere, o porzioni d’opera, in subappalto ad altre imprese, senza minimamente preoccuparsi di richiedere alcuna autorizzazione al committente. Il committente, in questi casi, oltre a non poter prendere consapevolezza degli eventuali nuovi rischi apportati da questi soggetti, è anche impossibilitato a verificarne l’idoneità tecnico-professionale.

La distorsione giuridica descritta, come detto, rappresenta purtroppo una costante consuetudine proprio del settore edile a cui la presente trattazione intende riferirsi.

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Al committente, provvisto dalla norma (il Titolo IV) di una specifica posizione di garanzia da cui derivano “reati propri”, non può applicarsi il già citato principio “ad impossibilia nemo tenetur” in quanto la costante permanenza della culpa in vigilando lo obbliga sempre a conoscere chiunque operi nel proprio stabilimento (o cantiere o unità produttiva in genere) ed a nulla vale obiettare sull’eventuale mancata richiesta d’autorizzazione al subappalto da parte dell’impresa appaltatrice.

Preme precisare che il committente potrebbe essere sollevato dalle responsabilità descritte solo nei casi in cui non possegga (anche temporaneamente) la c.d. disponibilità giuridica dei luoghi, ovvero non può disporre o utilizzare (in senso giuridico) il bene: si pensi ad un committente straniero che vuol ristrutturare la villa presso cui trascorre le vacanze estive.

Anche qui il Testo Unico per la sicurezza provvede a specificare che ciò avviene solo nel caso in cui viene nominato (rectius “delegato”) un responsabile dei lavori.

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Le modalità di verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Il datore di lavoro committente (nel settore dell’edilizia, il committente o responsabile dei lavori) è quindi, il soggetto garante al riscontro dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che stanno prestando o presteranno la propria opera all’interno dell’unità produttiva o del cantiere.

Tale verifica non può e non deve essere considerata un semplice adempimento formale (purtroppo lo è spesso) in quanto, occorre ribadirlo, la mancanza di taluni requisiti tecnici, organizzativi e formativi, comporta:

  • una maggiore esposizione al rischio di infortunio, derivante dalla presenza di soggetti non adeguatamente preparati all’interazione con l’ambiente di lavoro e con le altrui realtà produttive;
  • concorrenza sleale da parte di imprese, poco avvezze ad operare in regimi di legalità, rispetto a soggetti che invece mantengono, con maggiori oneri e costi, una struttura idonea e conformata ai requisiti di legge;
  • una qualità inferiore dell’opera, in quanto spesso, questi soggetti improvvisati si avvalgono di maestranze poco preparate.

Da non trascurare, poi, il caso in cui si dovesse verificare un infortunio o vi sia una contestazione da parte degli organi di vigilanza, casi in cui sull’impresa non è possibile effettuare alcun recupero o alcuna azione di risarcimento, poiché la stessa, all’improvviso, risulta spesso non più reperibile.

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Gli strumenti per il controllo e i riferimenti normativi

Il d.lgs. n. 81/2008 fornisce numerosi strumenti, utili al controllo dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, dimostrando una particolare attenzione al settore dei cantieri temporanei o mobili:

  1. la definizione contenuta all’art. 89, c. 1, lett. l);
  2. l’art. 26 – riferito agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione;
  3. l’Allegato XVII – contenente l’elenco delle verifiche da effettuare nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  4. l’indicazione dei soggetti obbligati al controllo – all’art. 26 (il datore di lavoro committente) e, per l’edilizia, agli artt. 90, c. 9 (il committente), 97, c. 2 (datore di lavoro dell’impresa affidataria);
  5. le definizioni giuridiche di “impresa esecutrice” e di “lavoratore autonomo” contenute all’art. 89, c. 1 rispettivamente alle lettere i-bis) e d).

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Nuovo manuale del Coordinatore per la sicurezza (CSE e CSP) nei cantieri edili

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Quest’opera, aggiornata alle ultimissime modifiche ed integrazioni al d.lgs. n. 81/2008, si pone idealmente come ampliamento ed evoluzione del precedente testo pubblicato negli anni passati dalla casa editrice.

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Danilo G. M. De Filippo
Ingegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

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Foto:iStock.com/howtogoto

Fonte: EdilTecnico

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