Negli ultimi anni, l’installazione di impianti fotovoltaici domestici è diventata sempre più diffusa grazie agli incentivi statali e all’aumento della consapevolezza ambientale. Tuttavia, molti proprietari di questi impianti si trovano a dover gestire anche l’aspetto fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su questo argomento con diversi documenti di prassi, in particolare con la circolare n. 46/2007 che fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della tariffa incentivante, erogata ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ai soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, oltre che dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica.
A tal proposito, una contribuente ha posto una domanda a “La Posta di FiscoOggi” riguardo al trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica in eccesso.
La questione riguarda in particolare i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico, persona fisica non esercitante attività di impresa, che utilizza il regime del ritiro dedicato per vendere l’energia in eccesso.
Vediamo di seguito quale è stato il chiarimento fornito alla contribuente.
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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccedenza, ricevuti da una persona fisica non esercitante attività di impresa, rappresentano fiscalmente “redditi diversi”.
Questo significa che tali proventi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. In particolare, questi redditi rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
Dove riportare i redditi nella dichiarazione dei redditi
Per chi utilizza il modello 730, questi redditi devono essere riportati nel rigo D5 del quadro D (“Altri redditi”), utilizzando il codice 1.
Per chi invece presenta il modello Redditi Persone fisiche, il rigo in cui indicare questi redditi è RL14, colonna 2.
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” link-url=”https://ediltecnico.it/dato-non-utilizzato-730-precompilato/” link-text=”Clicca qui” link-target=”_blank” link-arrow=”mgg-dxp/arrow-right”>
Ritiro dedicato: cosa significa
Il regime del “ritiro dedicato” consente ai produttori di energia elettrica di cedere l’energia prodotta e non autoconsumata direttamente al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Questo regime prevede la cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, applicando condizioni economiche di mercato.
Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
Tariffa incentivante
La tariffa incentivante, erogata ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, rappresenta un altro importante aspetto fiscale per i proprietari di impianti fotovoltaici.
La tariffa incentivante è determinata in relazione alla potenza nominale
ed alla tipologia dell’impianto. Possono accedere all’incentivazione
per la produzione dell’energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
dell’energia solare, gli impianti fotovoltaici, realizzati nel rispetto delle norme aventi una potenza nominale non inferiore a 1 kw.
In sintesi
In sintesi, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica in eccedenza da parte di persone fisiche non esercenti attività di impresa devono essere considerati redditi diversi e dichiarati come tali.
Chi utilizza il modello 730 dovrà riportare questi redditi nel rigo D5 del quadro D, con il codice 1, mentre chi presenta il modello Redditi Persone fisiche dovrà utilizzare il rigo RL14, colonna 2. Per ulteriori dettagli e chiarimenti, si rimanda alla circolare n. 46/2007 dell’Agenzia delle Entrate e al d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
La corretta gestione fiscale di questi proventi è fondamentale per evitare sanzioni. Pertanto, è consigliabile consultare un commercialista o un esperto fiscale per una consulenza personalizzata.