Nelle scorse settimane si sono registrate alcune sentenze su un tema che interessa gli operatori dell’ufficio tecnico: l’uso pubblico di una strada. L’argomento può essere foriero, in alcuni casi, di dubbi e incertezze: conseguentemente, riteniamo utile segnalarle, quale prezioso vademecum operativo.
Il TAR Veneto, sez. I, nella sent. 23 febbraio 2022, n. 350, ha ricordato quali sono gli elementi la cui compresenza consente di poter affermare l’esistenza dell’uso pubblico su una strada:
- l’esercizio del passaggio e del transito iure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale [1]:
- la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
- un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada).
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Il Comune deve dare dimostrazione della sussistenza di tali elementi, salvo che la strada non sia inserita nell’elenco delle strade comunali: in questo caso, infatti, siamo dinanzi ad una presunzione (semplice) di appartenenza della stessa all’ente, ovvero del suo uso pubblico [2], con la conseguenza che sarà il privato interessato ad essere onerato della prova del contrario. Ricordiamo che, come affermato da granitica giurisprudenza [3], decide il giudice ordinario sulla controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata.
Il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, nella sent. 9 febbraio 2022, n. 86, si è soffermato, in particolare, sul terzo dei tre elementi prima indicati, affermando che “Affinché un’area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell’area da parte della pubblica amministrazione), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente, all’uso pubblico (inequivocabile è in tal senso l’inciso “se appartengono … ai comuni” proprio dell’art. 824, primo comma, cod. civ.)” [4].
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A supporto dell’esistenza dell’uso pubblico di una strada, inoltre, possono rilevare anche le opere di manutenzione svolte dal Comune sulla stessa: ad esempio, il TAR Marche, sez. I, nella sent. 9 febbraio 2022, n. 91, ha affermato che può ritenersi dimostrato l’uso pubblico di una strada in presenza dei seguenti elementi:
- presenza di un “corpo illuminante”, posto all’inizio della via;
- apposizione di una lapide con il nome della via;
- rilascio di una licenza di costruzione subordinata alla condizione che venisse lasciato libero il passaggio, con possibile realizzazione di una servitù.
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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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[1] Non essendo sufficiente un transito sporadico ed occasionale: TAR Piemonte, sez. II, sent. 15 ottobre 2021, n. 917.
[2] Cass. civ., sez. II, sent. 17 aprile 1972, n. 1231; Cass., SS.UU., sent. 16 febbraio 2017, n. 713; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 marzo 2015, n. 1515; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 20 giugno 2016, n. 2708).
[3] Come ricordato recentemente da TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 12 ottobre 2021, n. 1766, “la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della Pubblica Amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l’annullamento di eventuali provvedimenti formali relativi alla strada, atteso che il “petitum” sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione ha, in realtà, natura di accertamento petitorio“ (da ultimo T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 11/02/2021, n. 415; Cassazione civile sez. un., 23/12/2016, n. 26897; Cassazione civile sez. un., 27/01/2010, n.1624)”.
[4] Cass. civ., sez. II, sent. 25 gennaio 2000, n. 823, sent. 28 settembre 2010, n. 20405 e sent. 2 febbraio 2017, n. 2795; Consiglio di Stato, sez. V, set. 31 agosto 2017, n. 4141 e sent. 18 marzo 2019, n. 1727.
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