Blog

16 Novembre 2023

Traslazione edificio: è abuso, scatta l’ordinanza di demolizione

traslazione edificio abuso

La traslazione dell’edificio è una variazione essenziale da sanzionare tramite adozione di ordinanza di demolizione: vediamo il perché e una recente sentenza in merito.

La normativa statale in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (artt. 31 e ss. del Testo Unico Edilizia[1]) distingue tra interventi abusivi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e interventi di modesto impatto, che non possiedono tale caratteristica.

>> Ti interessano articoli come questo? Clicca qui per riceverli direttamente

  • Nell’ambito della prima categoria rientrano gli interventi indicati nell’art. 31, ovvero quelli eseguiti «in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali» (fattispecie, quest’ultima, ulteriormente precisata dall’art. 32), nonché quelli di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33), che costituiscono nel loro insieme le fattispecie di abuso più gravi;
  • la seconda categoria comprende gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34).

>> Ti può interessare il volume Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori di Donato Palombella (Maggioli editore, 2021) <<

La distinzione, come noto, rileva ai fini della individuazione del regime sanzionatorio, giacché per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali la demolizione è l’unica sanzione applicabile, quale strumento per garantire l’equilibrio urbanistico violato, mentre solo per gli abusi meno gravi rientranti nell’ipotesi della parziale difformità dal titolo abilitativo l’art. 34 prevede, in ragione del minor pregiudizio causato all’interesse urbanistico, la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in sostituzione a quella demolitoria[2].

Ciò premesso, all’ipotesi della totale difformità dal permesso di costruire l’art. 31, comma 1, riconduce «la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche(…) planovolumetriche», ovvero attinenti alla forma, alla collocazione o alla distribuzione dei volumi assentiti. Di conseguenza, rientra nel concetto di modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), non solo lo spostamento del manufatto su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell’edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli[3].

>> Ti può interessare anche il volume Il regime delle distanze in edilizia di Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen (Maggioli editore, 2022) <<

In passato era già stato affermato che “ai sensi dell’art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area, mentre sono ininfluenti rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, e l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze[4].

Più recentemente è stato ritenuto che:

  • rientra nel concetto di “modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza”, costituendo quindi una variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001 (…), non solo lo spostamento del manufatto su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell’edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali[5];
  • Deve […]evidenziarsi come si sia in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura invece la difformità parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104). Con specifico riferimento al concetto di “modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza”, e, quindi, di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, assume rilievo sia “lo spostamento del manufatto su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista” che “ogni significativa traslazione dell’edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli” (v., ancora, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104)”.

La conferma di tale orientamento si è avuta recentemente dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 2 novembre 2023, n. 604, nella quale è stato ribadito che, dinanzi ad un abuso consistente nella “traslazione dell’area di sedime rispetto all’area di sedime assentita”, non poteva essere irrogata altra sanzione che quella demolitoria.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

Il regime delle distanze in edilizia

Il regime delle distanze in edilizia

Questa nuova (e ottava) edizione conferma e mantiene l’impianto e l’impostazione operativa che ne hanno decretato il grande successo presso i lettori e si caratterizza rispetto alle precedenti versioni per un notevole arricchimento giurisprudenziale e per gli approfondimenti su temi sempre più rilevanti che, inevitabilmente, incidono in maniera significativa sul regime delle distanze (si pensi alla materia delle tolleranze, delle altezze, del Regolamento Edilizio Tipo ecc.).

Grande attenzione è stata posta per l’analisi e l’interpretazione delle numerose e importanti novità normative recentemente introdotte nel nostro ordinamento, specie con i “Decreti Semplificazione” ed in particolare con il decreto n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020.

Anche in conseguenza di ciò si è reso necessario provvedere ad una revisione sistematica del capitolo relativo alle deroghe in materia di distanze.

L’eterogeneità degli argomenti non ha impedito di mantenere un fil rouge che li collega tutti sotto l’egida dell’edilizia e del diritto che la regolamenta, per fornire al tecnico e al giurista uno strumento di consultazione agile, completo ed esauriente per tutti gli aspetti relativi al regime delle distanze nelle costruzioni.

Romolo Balasso
Architetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web.
Pierfrancesco Zen
Avvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.

Leggi descrizione

Romolo Balasso, Pierfrancesco Zen, 2022, Maggioli Editore

48.00 € 38.40 €

[1]  DPR n. 380/2001.

[2] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 28 marzo 2022, n. 2273; sez. II, sent. 17 febbraio 2021, n. 1452; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 3 ottobre 2022, n. 6044; sez. II, sent. 11 dicembre 2019, n. 5893.

[3] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 7 gennaio 2020, n. 104.

[4] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 novembre 2008, n. 5743.

[5] TAR Sardegna, sez. I, sent. 11 gennaio 2021, n. 5.

Immagine: iStock/PeopleImages

Fonte: EdilTecnico

News