La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia. Il quesito analizzato questa settimana è il seguente:
“Sto ultimando lavori con il Superbonus 110% su una villetta unifamiliare nella quale ho effettuato una prima tranche di lavori mettendo pompa di calore, solare termico e fotovoltaico, portando a 2 classi energetiche superiori l’abitazione. Adesso sto facendo ulteriori lavori di coibentazione muri, tetto e pavimenti e, con l’occasione vorrei sostituire i radiatori con il riscaldamento a pavimento. Vorrei sapere se, avendo ancora disponibili 13 mila euro non spesi della prima tranche, posso usufruirne adesso, pur avendo già montato sui radiatori anche le valvole termostatiche. Grazie anticipatamente per la risposta.”
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Doppia verifica dei tetti di spesa
Il quesito di questa settimana ci offre l’occasione per tornare su un tema inizialmente rimasto in ombra e che ora, alla luce della stretta sulla cessione del credito, sta diventando di sempre maggiore attualità, ossia quello della necessità della cosiddetta doppia verifica dei tetti di spesa per gli interventi agevolati.
In un primo momento, infatti, l’attenzione è stata posta esclusivamente sul limite di spesa massima indicato dalla normativa relativamente a ciascun singolo intervento, considerando la somma lì indicata come quella “a disposizione” per la realizzazione dell’intervento in questione. Nel caso delle villette, ad esempio, si tratta dei 50.000 euro di spesa massima previsti per la coibentazione e dei 30.000 per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento in caso di lavoro trainato, somme alle quali aggiungere i singoli tetti di spesa ammessi per tutti gli interventi trainati.
In realtà, però, il massimale di spesa ammesso all’agevolazione è solo uno dei limiti da considerare, dal momento che ai fini dell’asseverazione delle spese va preso in considerazione esclusivamente il decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 febbraio scorso, che contiene i costi massimi agevolabili dei beni da utilizzare per gli interventi di riqualificazione energetica.
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Congruità e tetto massimo
L’asseverazione di congruità delle spese, dunque, deve fare riferimento innanzitutto a questi costi, indicati voce per voce, tenendo conto della tipologia dell’intervento e dei beni ammessi all’agevolazione stessa. A questi va aggiunta l’IVA, l’ammontare delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera, che vanno verificati, invece, sulla base dei prezzari di zona.
Quindi, come chiarito a suo tempo dall’ENEA, alla luce del decreto l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo: il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni, mentre il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione). La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta, a prescindere, quindi, dal tetto massimo di spesa agevolabile.
Resta inteso ovviamente che la quota di spesa che dovesse superare quella ammissibile a norma di legge sarebbe in ogni caso esclusa dalla detrazione.
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Sostituzione caldaia e pavimento radiante
Nel caso specifico della sostituzione dell’impianto di riscaldamento, occorre considerare che come indicato dall’articolo 2 del DM costi massimi, i costi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate.
Per cui per gli impianti a pompe di calore vanno considerati: la fornitura della pompa di calore; la componentistica comprensiva del circuito del gas di raffreddamento; l’impianto idraulico; i serbatoi di accumulo; l’impianto elettrico, ecc. per un totale di 720 euro per kW di potenza termica per le pompe di calore elettriche.
A questa spesa si aggiungono 180 euro per metro quadro per i sistemi radianti a pavimento, considerando la sola superficie riscaldata. Questa spesa aggiuntiva, però, è ammessa “nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione”.
Si può mettere il pavimento radiante dopo l’intervento sui radiatori?
Per rispondere nello specifico al quesito posto, dunque, alla luce della normativa appena vista:
1) se sono già stati sostituiti i radiatori e la spesa è stata asseverata, non è ora possibile cambiare idea e installare il pavimento radiante avendo già effettuato la sostituzione del sistema di emissione esistente;
2) se la spesa non è stata asseverata il tecnico non potrà in ogni caso indicare il costo per i radiatori e/o quello delle termovalvole e quello per il pavimento, ma dovrà scegliere una sola voce di costo;
3) la somma “disponibile” potrà essere utilizzata solo se l’ammontare complessivo dell’intervento come descritto risulta compatibile con i costi massimi per i beni, i prezzari per la manodopera, le spese professionali e le altre voci specificatamente relative all’intervento stesso (ad esempio quelle di smaltimento del vecchio pavimento), a prescindere dal fatto di avere o meno raggiunto il tetto massimo di spesa agevolabile per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, che è pari a 30.000 euro.
Hai un dubbio da risolvere in tema detrazioni fiscali in edilizia?
Scrivici all’indirizzo ediltecnico@maggioli.it indicando in oggetto “Risponde l’esperta”.
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Immagine: iStock/erhui1979