Con il Decreto Legge PNRR 3, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, vengono introdotte non solo semplificazioni per l’edilizia scolastica e gli impianti a energia rinnovabile ma anche per quanto riguarda la gestione delle terre e delle rocce da scavo.
La disciplina delle terre e delle rocce da scavo è al momento regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 che verrà prossimamente abrogato (il 18 ottobre 2023) con la pubblicazione di un nuovo decreto (come indicato al comma 3) entro 180 giorni dall’entrata in vigore (datata 21 aprile 2023) della legge di conversione del PNRR 3.
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Il decreto in arrivo andrà ad introdurre un nuovo regolamento che dovrà essere adottato, in sostituzione di quello al momento vigente, avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo. Pertanto per conoscere nel dettaglio cosa cambia in materia è necessario attendere la pubblicazione del nuovo decreto che verrà adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Intanto vediamo quali sono gli aspetti che verranno disciplinati dal nuovo regolamento, così come riportato nell’articolo n.48 del DL PNRR 3 e relative modifiche apportate dalla legge di conversione.
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Cosa prevede il Decreto PNRR 3 per le terre e rocce da scavo
L’obiettivo che si intende raggiungere con il nuovo regolamento è quello di snellire le procedure per assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture, quindi la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica.
Cosa disciplinerà il nuovo regolamento in arrivo
a) gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) in riferimento ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
f) disposizioni finali e transitorie.
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Cantieri di micro-dimensioni
Con la legge di conversione viene inoltre aggiunto il comma e-bis) all’articolo n.48 che prevede la disciplina, all’interno del nuovo regolamento, di ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi.
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Tutela ambientale e sanitaria, controlli
Il nuovo regolamento andrà inoltre a disciplinare le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
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