Villetta da riqualificare. Chi non ha ancora presentato la CILAS per il Superbonus, può farlo adesso, ossia anche dopo il 30 giugno 2022, oppure siamo ormai fuori tempo massimo? La domanda è lecita dato che sul Superbonus è accaduto in questi mesi di tutto e di più.
Qual è allora la risposta? Vediamo cosa dicono i testi e la circolare 23 delle Entrate del 23 maggio scorso.
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Le scadenze nell’art. 119
Il testo del comma 1 dell’art. 119, stabilisce attualmente che l’aliquota maggiorata al 110 per cento in caso di interventi di ecobonus e di sismabonus è riconosciuta “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022”, scadenza prorogata al 31 dicembre 2023 per i condomini e le unità plurifamiliari di uno stesso soggetto con fino a quattro appartamenti.
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Il comma 8-bis, come modificato dal decreto Aiuti in corso di conversione stabilisce poi che per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari, “la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati”.
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Quindi formalmente le norme che hanno modificato le scadenze per il Superbonus per gli edifici unifamiliari non intervengono relativamente alle date di presentazione della CILAS, ma solo in riferimento alla possibilità di ottenere il Superbonus per le spese sostenute dopo il 30 giugno, a patto di raggiungere un primo SAL del 30% al 30 settembre.
La parola chiave è dunque spese non lavori.
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E proprio facendo riferimento al SAL la circolare 23 ribadisce innanzitutto che la scadenza per le unità unifamiliari è al 30 giugno, e poi pubblica questa tabella riassuntiva. Tra l’altro inizialmente la circolare, pubblicata il 23 giugno, riportava la scadenza del 30 settembre, ma il 24 è stata messa on line una nuova versione con la scadenza confermata, appunto al 30 giugno.
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Tabella e SAL
La circolare è poi corredata della seguente tabella che, come si vede, indica le scadenze in riferimento ai SAL.
Beneficiario | Aliquota | SAL 30% | SAL 60% | Scadenza finale |
Condomini e immobili di un unico proprietario con fino a 4 unità residenziali Onlus, ApS, AdV | 110% | 31/12/2023 | ||
70% | 31/12/2024 | |||
65% | 31/12/2025 | |||
Villette | 110% | 30/09/2022 | 31/12/2022 | |
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa | 30/06/2023 | 31/12/2023 | ||
Associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori immobili adibiti a spogliatoi | 30/06/2022 |
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Servono le spese per la detrazione
Come risulta dalla tabelle, dunque:
- chi ha presentato la CILAS entro il 30 giugno e entro il 30 settembre completa il 30 per cento di tutti i lavori a progetto ha la possibilità di portare in detrazione con il 110 per cento tutte le spese effettuate anche dopo il 30 giugno e fino al 31 dicembre 2022;
- chi ha presentato la CILAS entro il 30 giugno ma a settembre non raggiunge il SAL può detrarre al 110% solo le spese pagate fino al 30 giugno mentre per le altre la detrazione sarà con le aliquote ordinarie;
- chi presenta la CILAS dopo il 30 giugno senza aver sostenuto alcuna spesa entro il 30 giugno non ha diritto all’applicazione dell’aliquota maggiorata al 110 per cento ma solo all’applicazione delle aliquote ordinarie in relazione alla tipologia di lavori da effettuare.
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CILAS sì, CILAS no
Quindi formalmente nulla vieta di presentare comunque la CILAS, ma se prima di questa data non è stato pagato almeno uno studio di fattibilità, dall’interpretazione dei testi la detrazione non spetta, in quanto questa, come visto, fa riferimento alle spese sostenute alla data indicata.
C’è però da dire che sul Superbonus ci state modifiche fin dal giorno successivo all’entrata in vigore delle norme. Quindi mai dire mai…
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Foto:iStock.com/PixelsEffect