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21 Ottobre 2022

Superbonus unifamiliare. Esaurito plafond annuo, è possibile usufruire di un nuovo Bonus?

Risponde l'Esperta

La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia. Il quesito analizzato questa settimana è il seguente:

“Sto effettuando in questi mesi un intervento di Superbonus (Ecobonus e Sisma) su una casa unifamiliare. Con il computo ho già quasi del tutto colmato il plafond dei 96 mila sulla parte sisma e non so se posso accedere (per esempio agli sconti sui materiali delle rifiniture) anche al bonus 50%. In particolare un fornitore di materiali di una nota catena commerciale nazionale mi ha proposto l’acquisto con sconto in fattura immediato delle porte interne: posso ottenere lo sconto in fattura…oppure esauriti i 96 mila euro (perché colmi) del Sismabonus io non posso più accedere ad altri interventi agevolati?

Inoltre ho aperti due permessi: CILAS e SCIA. Se chiudo la CILAS a fine anno perché scade il Superbonus, ma lascio “aperta ” ancora la SCIA per rifinire internamente la casa, trovandomi in un periodo di imposta differente…posso avere un nuovo limite di spesa agevolabile col Bonus Ristrutturazione (ad es. su acquisto porte interne, pavimenti, sanitari…)?”

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Il quesito posto dal nostro lettore fa riferimento ad un problema piuttosto frequente in caso di interventi di rilevante portata. Se si esaurisce il plafond annuo previsto dalla normativa per quella specifica tipologia ma ci sono ancora lavori di completamento da fare, è possibile e come usufruire di un nuovo plafond, magari facendo riferimento ad un altro bonus?

Di seguito la risposta.

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È possibile ma con bonus di tipologie diverse

Ebbene in alcuni casi questo è possibile, ma è necessario che si tratti di bonus di tipologie diverse, quindi nel caso specifico poiché il progetto prevede sia interventi di Sismabonus, sia di tipo energetico è possibile usufruire di due diversi plafond, uno relativo al consolidamento e l’altro all’Ecobonus, a condizione che nella CILAS siano stati distintamente indicate le due tipologie di interventi da eseguire, e che vengano separatamente asseverati. Non è invece possibile ottenere un nuovo plafond di spesa aggiuntivo ai 96 mila euro ammessi al Sismabonus sfruttando il bonus per le ristrutturazioni il prossimo anno.

Ma andiamo con ordine.

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Il Super Sismabonus è stato previsto per tutti gli interventi di consolidamento per i quali è ammesso il Sismabonus, ossia quelli realizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3, e che garantiscono la riduzione del rischio sismico dell’edificio. Per avere l’agevolazione maggiorata al 110 per cento è stato necessario presentare la CILAS.

Per quel che riguarda i plafond di spesa l’Agenzia delle entrate ha da tempo chiarito, e ribadito anche nella circolare 24/2020 sul Superbonus, che quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso, in base al principio che prevede che un intervento di categoria “inferiore” (in particolare la manutenzione ordinaria) venga assorbito da quello di categoria “superiore” quando il primo è direttamente correlato o necessario per completare il secondo a regola d’arte.

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No ad altre detrazioni per spese aggiuntive relative allo stesso intervento

Dunque rientrano nel Super Sismabonus, anche interventi quali la pittura delle pareti in quanto strettamente correlati agli altri. Per questo motivo le spese di completamento concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus per interventi antisismici che, com’è noto, è pari a 96 mila euro per immobile. Quando questo plafond è raggiunto, dunque, non è possibile ottenere altre detrazioni per spese aggiuntive relative allo stesso intervento, anche se queste stesse spese sono realizzate nell’anno successivo, e anche se si fa ricorso ad un bonus diverso. Le disposizioni di legge prevedono infatti che in caso di lavori che proseguono in più anni il tetto di spesa ammesso all’agevolazione debba tener costo della somma totale spesa, anche se a cavallo di più anni.

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Di conseguenza non è possibile neppure avere lo sconto in fattura per l’acquisto delle porte, dato che lo sconto in fattura viene riconosciuto come forma alternativa all’uso diretto della detrazione da parte del contribuente, che cede in questo modo il diritto ad usare la detrazione al fornitore. In sostanza se si debbono acquistare porte per 8 mila euro, e il fornitore propone lo sconto in fattura, occorre avere ancora a disposizione nel plafond gli 8 mila euro in questione, altrimenti al fornitore non potrà essere riconosciuta, sotto forma di credito d’imposta, la detrazione di 4.400 euro che sarebbe invece spettata all’acquirente.

In base a quanto appena detto, dunque, non può essere considerata una soluzione a questo problema l’idea di mantenere aperta la SCIA dato che i lavori da realizzare nel 2023 sarebbe solo quelli di completamento dell’intervento principale e quindi in ogni caso le detrazioni sarebbero riconosciute solo a valere sul plafond complessivo di 96 mila euro.

Hai un dubbio da risolvere in tema detrazioni fiscali in edilizia?

Scrivici all’indirizzo ediltecnico@maggioli.it indicando in oggetto “Risponde l’esperta”.

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Foto:iStock.com/erhui1979

Fonte: EdilTecnico

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