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1 Ottobre 2024

Superbonus: pubblicato il decreto sui nuovi obblighi di comunicazione

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 è un importante provvedimento che si inserisce nel quadro normativo già stabilito con il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come Superbonus.

Questo decreto è stato pubblicato con ritardo, considerando che avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine di luglio 2024, come stabilito del DL 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67. L’obiettivo principale del decreto è di definire modalità, termini e obblighi per la trasmissione delle informazioni necessarie per monitorare le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismico.

Il Superbonus, introdotto con l’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha rappresentato un incentivo fondamentale per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica degli edifici. L’agevolazione consente una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, con la possibilità di optare per la cessione del credito o per uno sconto in fattura.
 
Il nuovo DPCM 17 settembre 2024 introduce alcune modifiche e specifica i termini entro cui devono essere trasmesse le informazioni all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuando in maniera puntuale i soggetti responsabili della comunicazione e le modalità operative per garantire trasparenza e controllo sugli interventi agevolabili.

Vediamo meglio nel dettaglio.

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A chi trasmettere la comunicazione Superbonus?

Uno degli aspetti centrali del decreto riguarda la trasmissione delle informazioni relative agli interventi agevolabili. Le comunicazioni devono essere inviate:

  • ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per gli interventi di efficientamento energetico;
  • al PNCS (Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche) per gli interventi antisismici.

I professionisti incaricati sono obbligati a trasmettere tutte le informazioni necessarie, inclusi i dati catastali degli immobili, le spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 39 del 2024
, l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 negli anni 2024 e 2025, le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui sopra.

Chi deve trasmettere la comunicazione?

Secondo il decreto, i soggetti che devono trasmettere le informazioni sono i professionisti abilitati.

Essi devono fornire dettagli sugli immobili oggetto di intervento, l’ammontare delle spese sostenute e quelle previste per gli anni futuri, oltre alle percentuali delle detrazioni spettanti. Le informazioni devono essere trasmesse in via telematica utilizzando le piattaforme predisposte e integrate nei sistemi di ENEA e PNCS.

I soggetti interessati alla comunicazione sono coloro che:

a) entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Tempistiche per la trasmissione

Il decreto stabilisce scadenze perentorie per la trasmissione delle informazioni.

In particolare: le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori:

  • 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

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Fonte: EdilTecnico

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