Circola da giorni ormai la notizia sull’ipotesi di una proroga del Superbonus per i condomini. Si parla di un posticipo di tre mesi per la scadenza dell’agevolazione, ora prevista per fine anno 2023.
Maggiori certezze si avranno con la Legge di Bilancio 2024. Certa è la necessità di andare incontro a chi ha avviato i lavori, difatti è molto probabile che con la proroga sia prevista anche una condizione vincolante (espressa in percentuale) circa l’avanzamento dei lavori.
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Ricordiamo che invece la proroga del 110 per le unifamiliari è certa ed è stata inserita nel Decreto Omnibus (DL 104/2023). La possibilità di godere ancora della piena percentuale del Bonus è valida per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo >> leggi qui per saperne di più <<
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Proroga Superbonus condomini: le regole attualmente vigenti
Se il Governo dovesse approvare la proroga Superbonus condomini, la nuova scadenza verrebbe slittata al 31 marzo 2024.
Ricapitoliamo di seguito quali sono le regole attualmente vigenti (e valide al momento fino a fine anno 2023) per poter ancora usufruire del 110%:
- villette e unifamiliari che avevano centrato l’obbiettivo del 30% dell’intervento realizzato a fine settembre 2022;
- condomini con lavori deliberati entro il 18 o 25 novembre 2022 e CILAS depositata entro il 31 dicembre 2022;
- edifici con più unità immobiliari di un solo proprietario, assimilati a condomini, con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022, o entro il 31 dicembre in caso di titolo abilitativo necessario per un intervento di demolizione e ricostruzione;
- immobili di qualunque tipologia ubicati nei crateri sismici e interessati a provvedimenti di ripristino in quanto lesionati.
Per le zone compite dai terremoti il Superbonus con aliquota al 110% è in vigore fino al 31 dicembre 2025.
L’aliquota ridotta al 90% entrata in vigore dal 1° gennaio scorso è invece riconosciuta solo per:
- condomini e immobili assimilati che non avevano presentato la CILAS nel 2022;
- villette destinate a prima casa con proprietari che hanno un reddito fino a 15 mila euro o entro il reddito riparametrato in base al quoziente familiare quando si hanno coniuge e/o figli a carico.
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Lisa De Simone,
Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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