Sì al Superbonus se la casa è scaldata solo con termoconvettori in tutte le stanze. Solo interventi trainanti non sempre sufficienti per gli immobili vincolati. Spazio alle agevolazioni anche per gli immobili commerciali che non hanno diritto al Superbonus.
Questi gli importanti chiarimenti venuti nel corso di un webinar organizzato dall’ENEA con la presenza di tecnici dell’Agenzia delle entrate. Sul sito pubblicate anche alcune interessanti Faq. Ecco tutte le indicazioni.
>> Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico <<
Superbonus per immobili vincolati, facciate non a vista e immobili commerciali
L’impianto termico
Per il Superbonus energetico, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale. Il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.
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Si desume che – sottolinea ENEA – ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Su questa base è assimilabile ad un impianto termico il riscaldamento tramite termoconvettori elettrici.
Ancora nessuna risposta, invece, sulla possibilità di far rientrare in questo ambito stufe e caminetti.
> Sul tema: Superbonus 110% per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale
Gli immobili vincolati e le facciate non a vista
Nel caso degli immobili vincolati, com’è noto, l’art. 119 del decreto Rilancio consente di ottenere il Superbonus anche con i soli interventi trainati nel caso in cui ci siano vincoli che impediscono di effettuare il cappotto all’esterno del palazzo.
Attenzione, però avverte l’ENEA: se il vincolo riguarda solo la facciata principale ma è possibile effettuare interventi di coibentazione su quelle nascoste dalla vista, ad esempio sulle facciate che danno sul cortile interno, e anche sulla superficie coprente, la coibentazione è obbligatoria altrimenti il Superbonus non è ammesso.
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Gli immobili commerciali esclusi dal Superbonus
Buone notizie per quel che riguarda invece gli immobili commerciali. Quando si trovano in condomini per i quali la superficie catastale degli appartamenti è inferiore al 50% del totale, si deve rinunciare al Superbonus, ma l’Ecobonus con le aliquote ordinarie è sempre ammesso, sia per i lavori sulle parti comuni che per eventuali interventi sui singoli locali. In pratica se il condominio scende di due classi energetiche si potrà beneficiare della detrazione del 75% e ovviamente anche dello sconto in fattura e della cessione del credito.
> Leggi: Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni
Le detrazioni per i lavori avviati prima di luglio
Altre importanti indicazioni nelle Faq pubblicate sul sito. La prima riguarda le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi iniziati in precedenza. Queste, precisa l’ENEA, sono ammissibili alle detrazioni del 110% a patto che rispettino tutti i requisiti previsti per quelli avviati da luglio in poi. Occorre inoltre che la documentazione da produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020. (>> Sull’argomento: Superbonus, come fare per i lavori iniziati prima di luglio?).
L’ammontare delle spese e i prezzi massimi
Quanto all’ammontare delle spese, ENEA ha indicato come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati per i quali l’Ecobonus prevede un limite sulla detrazione massima ammissibile, come nel caso di infissi, caldaie, pannelli e schermature. In questo caso la spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
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Infine sempre in riferimento alle spese nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus. I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
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