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1 Luglio 2022

Superbonus immobili vincolati: c’è tempo fino al 31 dicembre 2023

scadenza superbonus immobili vincolati

Buone notizie per i proprietari di appartamenti negli immobili vincolati: l’Agenzia delle entrate concede tempo fino al 31 dicembre 2023 per effettuate i lavori trainanti e aver diritto al Superbonus con l’aliquota al 110 per cento.

Un chiarimento di segno positivo che viene dopo lo stop alla possibilità di usufruire della stessa aliquota di detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici effettuata contestualmente ai lavori trainati.

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Le novità nella circolare 23/E che fa il punto sull’agevolazione.

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Il Superbonus per i soli lavori trainati

Nella circolate le Entrate ricordano dunque che il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche.

In questo caso, come precisato con la circolare 30/2020, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento alla singola unità immobiliare.

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I dubbi sulle scadenze

Fin qui nulla di nuovo.

Il richiamo alla necessità di effettuare la verifica dei risultati del salto di classi con le stesse modalità previste per gli immobili unifamiliari aveva fatto venire il dubbio che anche per gli appartamenti nei condomini vincolati fosse necessario rispettare le stesse modalità e scadenze, ossia possibilità di avere il Superbonus fino al 31 dicembre di quest’anno a patto di avere realizzato almeno il 30 per cento dei lavori a progetto entro il 30 settembre.

Ora le Entrate hanno chiarito il dubbio fornendo l’interpretazione autentica delle norme.

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Il chiarimento definitivo

L’Agenzia infatti mette nero su bianco nella circolare che per questi appartamenti “il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio”. Il comma richiamato è quello che fissa al 31 dicembre 2023 la scadenza del Superbonus al 110 per cento, e poi la possibilità di usufruire a scalare della stessa agevolazione fino al 2025. Ecco il testo.

Dl 34/2020, art. 119, comma 8-bis.
Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

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Foto:iStock.com/Evkaz

Fonte: EdilTecnico

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