È possibile per un professionista abilitato apporre il visto in autonomia sulla pratica di cessione della propria detrazione?
A rispondere è il fisco, che si occupa del caso in cui un consulente del lavoro abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (e inserito negli elenchi dell’agenzia delle entrate) compare come soggetto portatore dei requisiti necessari ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
Il consulente vuole accedere alla maxi detrazione del 110% attraverso la cessione della stessa, e domanda se gli è consentito apporre il visto per la cessione del proprio credito. Vediamo in dettaglio le conclusione cui è giunto il fisco.
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Superbonus, il professionista può firmarsi il visto per la cessione
La risposta all’interpello 61 del 28 gennaio 2021 riporta nello specifico il caso di un professionista:
– abilitato all’apposizione del visto che,
– al di fuori della sfera della propria attività, quindi come privato cittadino, effettua lavori su un immobile ad uso abitativo, in conformità con l’art. 119, DL 34/2020,
– può “vistare” da sé la propria istanza di cessione della detrazione.
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Per la sua analisi, il fisco parte dalla risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, che consente ai professionisti abilitati al visto di conformità, di vistare in autonomia la loro stessa dichiarazione, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
Per analogia, il fisco si pronuncia favorevole all’apposizione autonoma del visto sull’istanza di cessione della detrazione derivante da lavori ammessi al Superbonus. Di fatto c’è uno specifico riferimento al tema nell’art. 119, co. 11, DL 34/2020: Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
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Conclusione
Grazie all’art. 3, co.3, DPR 322/1998, il fisco ammette di fatto, come nel caso delle dichiarazioni dei redditi, l’autorilascio del visto di conformità anche nel caso del superbonus.
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