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23 Ottobre 2020

Superbonus Ecobonus, attenzione ai requisiti dei materiali isolanti

EcobonusSuperbonus: occhio ai materiali isolanti. Per i lavori che danno diritto alle detrazioni è obbligatorio utilizzare esclusivamente quelli che presentano una dichiarazione sul rendimento specifica, e non i materiali che contengono l’indicazione “rendimento equivalente”. Questo l’importante chiarimento venuto dall’Enea nel corso di un webinar dedicato al Superbonus.

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Superbonus Ecobonus, attenzione ai requisiti dei materiali isolanti

Il quesito

Nel corso dell’incontro online sono stati richiesti espressamente chiarimenti in riferimento ai requisiti che devono avere i materiali da utilizzare negli interventi che danno diritto alle detrazioni per l’efficientamento energetico. Le dichiarazioni relative all’utilizzo di questi materiali fanno parte, tra l’altro, delle asseverazioni tecniche necessarie per ottenere l’agevolazione. Ma quali sono, appunto, i materiali che possono essere utilizzati per rispettare queste indicazioni?

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La risposta di Enea

I materiali – ha chiarito l’Agenzia – sono esclusivamente quelli che nella scheda del prodotto specificano il rendimento termico, e non quelli che presentano la dicitura “rendimento equivalente”. Si deve trattare, in sostanza, di un’indicazione certa. Per questo si può fare riferimento alla nota sui materiali isolanti pubblicata dalla stessa Enea.

Nella nota Enea ricorda che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008 (coordinato con il decreto 26 gennaio 2010). In particolare, questi decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanze in funzione delle zone climatiche.

Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

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Etichette chiare

In merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE.

La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014. La norma di riferimento per questi materiali è la UNI EN ISO 10456:2008, espressamente citata nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, che indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conducibilità λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.

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Se manca l’attestazione

Nella nota l’Enea ricorda infine che in ogni caso vige ancora in Italia il DM 2 aprile 1998 che prescrive, nei casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta, o nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.

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Foto: iSrock/BanksPhotos

Fonte: EdilTecnico

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