Blog

14 Febbraio 2025

Superbonus e crediti fittizi: truffa anche senza riscossione

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 45868 del 13 dicembre 2024 ha stabilito un importante principio in materia di truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici.

Secondo la Suprema Corte, la creazione di crediti d’imposta fittizi nell’ambito del Superbonus 110% costituisce un reato consumato, anche se tali crediti non vengono utilizzati in compensazione o riscossi.

Questo verdetto segna una svolta interpretativa rispetto a precedenti decisioni, confermando che il danno per lo Stato si concretizza già con la generazione del credito inesistente.

Analizziamo di seguito il contenuto della sentenza, ripresa anche anche nella rubrica “Giurisprudenza” su Fisco Oggi.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Da non perdere

FORMATO EBOOK

Rendite catastali e bonus edilizi: come mettersi in regola

Affrontare le rendite catastali e i relativi obblighi non è mai stato così semplice. Questo eBook, scritto con chiarezza e competenza da Antonella Donati, fornisce un quadro completo e aggiornato delle normative catastali legate agli interventi edilizi, con un focus particolare sui bonus edilizi come il Superbonus.
Il volume è uno strumento essenziale sia per i tecnici del settore (geometri, architetti, ingegneri e amministratori immobiliari) sia per i proprietari di casa che vogliono comprendere meglio come gestire le rendite catastali e garantire la conformità normativa. Dalla determinazione della rendita fino alla gestione delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate, questa guida offre soluzioni pratiche e casi concreti per ogni esigenza.
All’interno dell’eBook troverai:- Spiegazioni pratiche delle procedure di aggiornamento catastale, incluse quelle legate al Superbonus.- Approfondimenti sulle sanzioni e sugli strumenti di regolarizzazione per evitare costi inutili.- Un linguaggio chiaro e accessibile, adatto sia a esperti che a chi si avvicina per la prima volta al tema.- Analisi di casi pratici e modelli di documenti utili.Antonella Donati è giornalista professionista e autrice di numerosi volumi e saggi in materia fiscale, contributiva e previdenziale. Con anni di esperienza nel giornalismo parlamentare, si è specializzata nell’analisi delle normative finanziarie e di bilancio, offrendo contenuti affidabili e pratici per professionisti e cittadini.

Antonella Donati | Maggioli Editore 2024

Il caso esaminato dalla Cassazione

La pronuncia trae origine da un’ordinanza del tribunale di Messina, che aveva rigettato il riesame presentato da un indagato agli arresti domiciliari per diversi reati tra i quali truffa aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L’indagato aveva impugnato l’ordinanza, sostenendo che il presunto reato di truffa non potesse dirsi consumato in assenza di un effettivo danno economico per lo Stato, dato che i crediti non erano stati monetizzati o compensati.

Truffa già con la generazione del credito inesistente

La Cassazione ha respinto la tesi difensiva, chiarendo che la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento stesso in cui viene creato un credito inesistente attraverso l’opzione per la cessione. Non è quindi necessario che il credito sia effettivamente utilizzato o incassato per configurare il reato.

Attraverso le operazioni fraudolente descritte nell’ordinanza impugnata, sono stati generati crediti d’imposta inesistenti, basati su diritti di detrazione privi di qualsiasi presupposto, in particolare l’effettiva realizzazione delle opere incentivate. Questi crediti, creati senza alcuna reale giustificazione, diventano immediatamente esistenti nei confronti dello Stato e sono naturalmente destinati a essere utilizzati dai cessionari in compensazione.

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram!

Il meccanismo del Superbonus e la frode

L’articolo 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) consente ai beneficiari del Superbonus di:

  • utilizzare direttamente la detrazione fiscale;
  • optare per lo sconto in fattura;
  • cedere il credito d’imposta a terzi, inclusi istituti di credito o altri intermediari.

Nei casi di frode, il credito d’imposta veniva creato in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, come la reale esecuzione dei lavori incentivati. Gli autori della truffa, esercitando l’opzione per la cessione, generavano un credito artificioso che poteva essere trasferito ad altri soggetti, compresi soggetti in buona fede.

La Cassazione ha sottolineato che il credito fittizio costituisce immediatamente un danno per lo Stato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo in compensazione o riscossione.

Cambio di orientamento

Questa sentenza rappresenta un cambio di orientamento rispetto a decisioni precedenti. In particolare, la Corte supera quanto affermato nella sentenza n. 23402/2024, che riteneva il danno per lo Stato realizzato solo nel momento in cui i crediti ceduti venivano monetizzati o utilizzati in compensazione.

Ora, invece, il danno viene individuato nella sola creazione del credito fraudolento, poiché ciò comporta una distorsione del sistema fiscale e uno sviamento dei fondi pubblici dalla loro destinazione originaria.

Suggeriamo:

Fonte: EdilTecnico

News