Il cappotto termico esterno è una delle soluzioni più utilizzate (di solito) sulle nuove costruzioni, mentre il cappotto interno trova uso prevalentemente sugli edifici vincolati, o per interventi che riguardano singole unità condominiali. È uno dei lavori più “gettonati”, ora che Superbonus e Bonus facciate in primis lo agevolano.
Facciamo però un riepilogo, date le molte domande giunte in merito a questo tema: quale titolo edilizio è necessario per un cappotto termico? La Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) o la Scia (segnalazione certificata di inizio attività)? E al termine dei lavori è obbligatorio chiedere una nuova agibilità?
Rispondiamo punto per punto.
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Superbonus cappotto termico: guida per Cila, Scia e abitabilità
Prendiamo ad esempio esplicativo il seguente quesito.
CILA E RICHIESTA DI AGIBILITÀ PER IL CAPPOTTO ESTERNO
In un edificio esistente non vincolato, e già dotato di abitabilità, vorrei realizzare un cappotto esterno di 12 centimetri di spessore per l’efficientamento energetico.
Fatto salvo il rispetto della distanza dai confini, quale titolo edilizio è necessario? La Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) o la Scia (segnalazione certificata di inizio attività)? E al termine dei lavori è obbligatorio chiedere una nuova agibilità?
Sul tema: Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate?
La normativa statale di riferimento (Dpr 380/2001) non precisa quale titolo edilizio è necessario per realizzare l’intervento descritto. Tuttavia si ritiene che il medesimo possa rientrare tra quelli di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, dello stesso Dpr, non potendo normalmente essere considerato il cappotto esterno valutabile ai fini dell’aumento della volumetria (e quindi soggetto a ristrutturazione edilizia).
>> Ristrutturazione edilizia e interventi sull’esistente: tutte le norme in 8 punti
Salve diverse indicazioni della normativa regionale o comunale, questo intervento può essere autorizzato con Cila ex articolo 6–bis del Dpr 380/2001, non coinvolgendo – di solito – i lavori in questione parti strutturali dell’edificio, per le quali invece sarebbe necessaria la Scia.
Quanto all’agibilità, la medesima andrà richiesta, poiché l’intervento in questione riguarda la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, così come previsto dall’articolo 24, comma 1, del Dpr 380/2001.
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[Risposta al quesito a cura de Il Sole 24 Ore].
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