Nuovi chiarimenti dalle Entrate in tema di Superbonus.
I condomini che vorrebbero avviare lavori condominiali possono (con l’ok dell’assemblea) realizzare e sostenere, senza chiedere soldi agli altri condomini, le spese per interventi sulle parti comuni quindi usufruire del Supebonus. Ciò comporta che in caso di revoca dell’agevolazione per una qualsiasi ragione, ne risponderanno solo i condomini che ne hanno fruito.
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Uno scenario favorevole per i condomini “parassiti” che pur non accollandosi le spese per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni, ne beneficiano direttamente e non avranno eventuali conseguenze a seguito di una non corretta fruizione dell’agevolazione.
Vediamo nel dettaglio cosa è riportato nell’interpello n. 620 del 22 settembre 2021.
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Superbonus (e sanzioni) per chi si accolla le spese
Si tratta di una situazione comune, quella oggetto dell’interpello: ovvero alcuni condomini vogliono approvare un intervento soggetto a superbonus, mentre altri intendono tenersi fuori dall’operazione. Nello specifico del caso, l’istante (pubblica amministrazione) non può beneficiare della detrazione del 110% e non ha a disposizione fondi sufficienti per sostenere le spese per la realizzazione dei lavori tuttavia, l’istante non si opporrà, in caso di valida deliberazione dell’assemblea all’esecuzione degli interventi e, in particolare, all’accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo.
Il caso descritto nell’interpello alle Entrate interessa un condominio misto, con alloggi di privati e di una Pa.
All’Agenzia viene chiesto se, nonostante ciò, sia possibile andare avanti in caso di valida deliberazione dell’assemblea all’esecuzione degli interventi e all’accollo di tutte le spese a carico dei condomini interessati.
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Le Entrate rispondono di sì e richiamano la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2021 secondo la quale il condomino o i condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali possono manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali.
Le Entrate spiegano poi che in tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito, pertanto quando un condomino si accolla la spesa per il 110%, oltre al beneficio delle detrazioni, terrà anche gli altri condomini al riparo dalle eventuali sanzioni.
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Quando decade il Superbonus
Tra i motivi che concorrono alla decadenza dell’agevolazione ci sono le carenze documentali. Tuttavia si tratta di un problema risolvibile nel caso in cui l’opera e le componenti interessate siano conformi alla legislazione e alla normativa vigenti.
Poi ci sono gli abusi edilizi che mettono a rischio i benefici fiscali del 110%.
Nonostante la nuova CILAS che non richiede l’attestazione dello stato legittimo, nel testo del decreto Semplificazioni, all’articolo 33 viene precisato che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento quindi se con delle verifiche successive all’inizio dei lavori, sui titoli vengono scoperti abusi edilizi o difformità urbanistiche, il Comune potrà bloccare il cantiere e rimuovere le opere non autorizzate e quindi di conseguenza decade il Superbonus.
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Con il comma 13-ter del Dl Rilancio è prevista una deroga a quanto già stabilito all’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) secondo il quale è prevista la decadenza dei benefici fiscali fruiti in caso di intervento abusivo realizzato in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato.
La decadenza dei benefici fiscali, di cui all’art. 49, si ha in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o che ne ha attestato la costruzione (ne caso questa sia stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.
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