Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica DOMANDA D’AUTORE! La scorsa settimana abbiamo risposto al quesito: Superbonus, cambia a seconda della disponibilità finanziaria di un richiedente che intende formalizzare la cessione credito?
Matilde Fiammelli (dottore commercialista e revisore contabile) oggi si occuperà invece di questa richiesta, inoltrata da moltissimi utenti: quali spese possono dirsi effettivamente correlate con quelle del Superbonus e possono essere detraibili al 110%? Leggi la risposta.
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Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili?
Domanda
Il Superbonus del 110% permette una maggiore detrazione nel caso in cui vengano effettuati sugli immobili, a determinate condizioni, degli interventi specifici previsti fra quelli dell’art. 119, DL 34/2020.
Riflettendoci, tuttavia, vi sono anche altre spese che, se sostenute, si possono definire come direttamente correlate e necessarie alla realizzazione dei lavori.
La mia domanda è pertanto la seguente: quali spese possono dirsi effettivamente correlate con quelle del Superbonus e possono essere detraibili al 110%?
Risposta
Le spese che danno diritto al Superbonus del 110% sono quelle connesse agli interventi previsti dall’art. 119, DL 34/2020, in particolare riguardano:
– gli interventi connessi al risparmio energetico (suddivisi fra “trainanti” e “trainati”, inerenti, quelli trainanti, al rifacimento di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro dell’edificio o al cambio dell’impianto di climatizzazione invernale sia nelle parti comuni condominiali sia nelle singole unità abitative);
– gli interventi previsti dal Sismabonus (art. 14, DL 63/2013).
Leggi anche: Superbonus 110%, serve un testo unico, almeno delle interpretazioni
Connesse a tali interventi vi sono sempre spese che definiremmo accessorie e che possono, in prima analisi essere così suddivise.
1. Le spese direttamente necessarie alla realizzazione dei lavori, cioè le spese principali (nel caso ad esempio di un intervento che comporti la sostituzione dell’impianto di climatizzazione la spesa principale sarà costituita dall’acquisto del materiale e dalla relativa installazione).
2. Le spese accessorie connesse alla realizzazione dei lavori (quali ad esempio, sempre nel caso del punto precedente le eventuali opere murarie per l’adattamento della struttura preesistente che favoriscano l’installazione del nuovo impianto).
3. Le spese accessorie non direttamente connesse all’effettuazione materiale dei lavori, ma che concorrono alla riuscita del progetto (ad esempio quelle dei professionisti che provvedono alla progettazione e supervisionano l’installazione con il collaudo finale).
> Sul tema: Sismabonus 110% senza classificazione sismica: conviene non redigerla più?
Queste sono tre tipologie di spese che ruotano direttamente intorno alla maggiore detrazione del 110% introdotta dall’art. 119, DL 34/2020 e risultano essere anch’esse detraibili con egual misura.
È bene, però, considerare che per quanto altre spese possano apparire direttamente afferenti l’intervento e conseguentemente possano apparire detraibili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non tutte godono del beneficio fiscale.
Le spese accessorie detraibili
Per una disamina del dettaglio delle spese accessorie detraibili occorre fare riferimento, oltre alla documentazione di prassi dell’agenzia delle entrate, dell’art. 5, DM 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti, pubblicato in GU il 5 ottobre 2020).
Alcuni esempi di spese connesse e detraibili sono facilmente riscontrabili nella Circ. 24/E/2020.
Si tratta di:
– spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
– altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
Sui bonus edilizia: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?
Spese non detraibili
Una particolarità da rilevare consiste nel fatto che vi sono due particolari tipologie di spese che per quanto connesse agli interventi di cui abbiamo scritto, non sono detraibili.
Si tratta di:
– APE iniziale e lo studio di fattibilità delle operazioni, fatte al fine di stabilire quale la classe energetica di partenza dell’immobile nel caso si voglia effettuare il doppio salto energetico previsto dal superbonus. In questo caso tali spese saranno detraibili nel solo caso in cui i lavori vengano effettivamente realizzati (>> leggi: Superbonus in 8 fasi operative. Guida dallo studio di fattibilità all’APE);
– compenso dovuto all’amministratore per la gestione di tutte le pratiche e la rendicontazione delle spese connesse al 110%. A tale spesa straordinaria sostenuta dai condòmini ha posto il diniego alla detrazione l’agenzia delle entrate nel Forum Telefisco del giorno 27 ottobre. Infatti il Fisco ha risposto non ammettendo in detrazione tale natura di compenso poiché sebbene considerato straordinario appartiene alla sfera di attività che in maniera ordinaria svolge l’amministratore a supporto dei condomini stessi.
Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile, autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema.
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Foto: iStock/Jirapong Manustrong