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17 Agosto 2020

Superbonus 110%, lista adempimenti e modello Entrate

Ora che Entrate ha illustrato la corretta applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 Rilancio, e ha pubblicato un vademecum per fruire del Superbonus 110% (scaricabile sotto), è ufficialmente aperta la “caccia” al bonus fiscale per intervenire sul patrimonio edilizio.

Facendo il punto su come ottenere il Superbonus 110%, di fatto è necessario seguire alcune regole, tra cui numerosi adempimenti “ordinariamente” previsti per gli altri interventi edilizi (dal recupero del patrimonio immobiliare, all’efficientamento energetico, dalle misure antisismiche, agli interventi sulle facciate e installazione delle colonnine di ricarica), con qualche aggiunta specifica.

>> Scarica la circolare attuativa Entrate 24/E 8 agosto 2020 con regole e modello cessione crediti <<

Ecco una lista di adempimenti utili sia per il libero professionista che per i contribuenti,oltre al modello di Entrate per la cessione del credito.

>> Scarica il modello Entrate Superbonus – Sismabonus 110% <<

Superbonus 110%, lista adempimenti obbligatori per ottenerlo

Come si diceva, con la pubblicazione della guida di Entrate abbiamo a disposizione tutte le regole definitive per beneficiare dello sgravio fiscale previsto dall’art.119 del DL Rilancio, che si somma così ai due decreti attuativi (Prezzi e Asseverazioni) del MISE.

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Pagamento Superbonus, bonifico tracciato

Per eseguire i pagamenti serve un bonifico tracciato (causale, codice fiscale beneficiario, codice fiscale o partita Iva del fornitore e/o prestatore, salvo nel caso in cui il beneficiario [fruitore] della detrazione sia intenzionato a ottenere lo sconto in fattura, quindi senza esecuzione di alcun pagamento, ovvero anche in caso di cessione del credito).

Sempre nella circolare di Entrate si precisa che si possono usare bonifici già predisposti dagli istituti di credito per il pagamento degli interventi relativi al risparmio energetico e/o al recupero del patrimonio edilizio, e che nel caso soggetti esercenti attività d’impresa non c’è obbligo di pagamento tramite bonifico.

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Visto di conformità “leggero”

Corrisponde all’ex art.35 del d.lgs. 241/1997, ed è necessario soltanto per i casi di  ai cessione del credito o per lo sconto in fattura, dai medesimi soggetti (commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro e Caf) incaricati alla trasmissione della relativa dichiarazione, obbligati a verificare la presenza dell’asseverazione e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Asseverazione classica

Va fatta soltanto per la detrazione diretta maggiorata del 110% o per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute, in riferimento agli interventi agevolati eseguiti.

Asseverazione specifica

Eseguita per interventi di efficientamento energetico e/o per interventi antisismici. Ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione maggiorata e non solo per la cessione e/o lo sconto, è necessario ottenere, per l’efficientamento energetico, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che dimostri la conformità dell’intervento realizzato con i requisiti tecnici richiesti e che la spesa sia congrua (sulla base delle istruzioni fornite dal Decreto Asseverazioni).

Per gli interventi antisismici, l’asseverazione sarà invece redatta da professionisti tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, iscritti in ordini e/o collegi, seguendo le indicazioni fornite con il decreto del MIT del 58/2017, con deposito presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’art. 5 del dpr 380/2001.

In entrambi i casi, le asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento e, per gli interventi di miglioramento energetico beneficiari del 110%, le stesse deve far riferimento ai prezzari indicati dal Decreto Prezzi.

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Quali documenti conservare?

Il contribuente dovrà conservare:
– le fatture e/o le ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi (o di documenti equipollenti e/o alternativi in presenza di prestazioni e/o forniture effettuate da soggetti esclusi);
– la ricevuta del bonifico bancario e/o postale;
– l’autorizzazione del proprietario, quando il fruitore è un mero detentore dell’unità abitativa e, in caso di interventi eseguiti su parti a comune, la delibera assembleare relativa e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (o la certificazione dell’amministratore);
– una copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea (per gli interventi energetici) o allo sportello unico (in caso di interventi antisismici).

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Fonte: Mise, ingenio-web.it, Il Sole 24 Ore

Fonte: EdilTecnico

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