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6 Ottobre 2020

Superbonus 110%, il sogno è realtà! Decreti attuativi in Gazzetta

Dopo mesi di attesa, il Superbonus 110% ha il via libera ufficiale con la pubblicazione dei decreti attuativi che mancavano per trasformare in maxi agevolazione Ecobonus e Sismabonus.

Nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre, sono stati infatti pubblicati i DM:
Requisiti tecnici | dm prezzi,
> Asseverazioni,
entrambi validi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e interventi antisismici degli edifici.

Il primo, sui requisiti tecnici, (decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico) dà attuazione alla lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020). Il secondo invece, sulle asseverazioni, (decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), emanato in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, del D.L. n. 63/2013, definisce i requisiti tecnici e i massimali di costo che devono soddisfare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici agevolati da Ecobonus “ordinario”, bonus facciate e Superbonus 110%.

Se però formalmente per le asseverazioni si attendeva un via libera burocratico (nel testo era già prevista l’entrata in vigore al momento della pubblicazione MISE), per il decreto requisiti tecnici la faccenda è diversa, in quanto l’art.12 comma 4 dispone che le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Quindi? Dal 6 ottobre 2020 il DM Prezzi è in vigore, ed è quindi terminato il “periodo transitorio”. Vediamo in dettaglio cosa significa e in breve cosa sottoscrivono i nuovi decreti.

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Superbonus 110%, il sogno è realtà! Decreti attuativi in Gazzetta

Il DM Prezzi è dunque in vigore ed è terminato il cosiddetto “periodo transitorio“. Il comma 1 dell’art.12 riporta infatti che le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.

Leggi anche: Superbonus in 8 fasi operative. Guida dallo studio di fattibilità all’APE

Decreto prezzi, tutte le regole

Il decreto prezzi definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.

Nello specifico vengono definiti:
– i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
– i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
– le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

>> Vedi anche: Super Sismabonus 110%, via alle opzioni

Decreto Asseverazioni, ecco come funziona per il Superbonus

Il DM Asseverazioni è una novità, non era mai comparso in altre normative (comma 13 dell’art.119 DL Rilancio), inerente alla definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

Sul tema: Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

L’asseverazione può interessare interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
– secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
– secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

>> Leggi anche: Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

La modulistica di cui sopra definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione. È già operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

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Foto: iStock/Penelope Graßhoff

Fonte: EdilTecnico

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