Nel caso del Superbonus 110%, per accedere alla pratica del credito d’imposta o dello sconto in fattura, è necessario il visto di conformità, come prescritto dal dl Rilancio (>> leggi: Detrazione ristrutturazione o Ecobonus: documenti per la cessione credito).
L’art. 121 del decreto prevede che il contribuente, per una delle opzioni sopra dette, richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili.
Il visto di conformità è rilasciato da:
a) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma;
c) dal responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c).
Per aiutare questi professionisti nella preparazione e compilazione della documentazione richiesta, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento guida e una check list valida per Ecobonus e Sismabonus. Vediamo brevemente cosa contiene ai fini dell’invio a Entrate.
>> GUIDA CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ <<
Superbonus 110%, guida per il visto di conformità
Come anticipato, i Commercialisti hanno realizzato anche due check-list (Ecobonus 110% e Sismabonus 110%) per verificare il corretto espletamento di tutta la procedura. Questi strumenti sono destinati ai commercialisti e agli altri professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, ma va precisato che sono un utile strumento di confronto anche per i progettisti alle prese con il Superbonus 110%.
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Controlli da fare
Quali sono gli elementi da valutare prima di apporre il visto di conformità per la cessione del Superbonus 110%?
In prima battuta quelli relativi al soggetto beneficiario, se si tratta di un condominio, di una persona fisica, di IACP o di cooperative, ASD, SSD, APS o ONLUS. Si passa poi ai dati relativi all’immobile oggetto degli interventi ammessi al superbonus 110%, tra cui le ricevute di pagamento dell’IMU e della TASI.
Va fatta particolare attenzione alle autocertificazioni e alle abilitazioni amministrative necessarie per l’avvio dei lavori. Inoltre, è bene dedicare particolare cura al controllo della tipologia di lavoro effettuato, considerando i limiti di spesa, anche alla luce dei requisiti fissati dal nuovo decreto del MISE.
> Approfondisci: Decreto Mise, autoconsumo e Superbonus 110%
Caso di cessione credito
Nel caso di cessione del credito per SAL, al commercialista viene richiesto di controllare:
– asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL);
– asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’ENEA (>> leggi: Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare);
– polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di cui al punto precedente;
– autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL;
– copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti) Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
– consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.
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Per quel che riguarda le asseverazioni ed attestazioni finali, sarà necessario controllare i documenti relativi all’APE ante e post lavori, così come a titolo esemplificativo l’asseverazione rilasciata dall’ENEA per i requisiti tecnici.
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