Superbonus per le villette addio per chi non rientra nelle fasce di reddito richieste dalle norme. Quali alternative allora per chi deve fare lavori di consolidamento? Si può usufruire del Sismabonus con le aliquote del 70% o dell’80% a seconda della riduzione del rischio sismico, oppure ci si si deve accontentare della detrazione del 50% per ristrutturazione?
Un dubbio che nasce dalla lettura dei diversi documenti delle Entrate che fin da subito avevano chiarito che per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota di detrazione è elevata al 110% senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione ordinarie.
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Che fare, dunque, quando il Superbonus in molte situazioni non è più accessibile a causa dei paletti sul reddito? Abbiamo chiesto chiarimenti alle Entrate.
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Villette e limiti di reddito
Il testo attuale dell’articolo 119 del decreto Rilancio al comma 8-bis prevede che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sulle villette e le unità funzionalmente autonome, il Superbonus spetta nella misura del 90% a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e, infine, che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, calcolato sulla base del suo nucleo familiare. Chi non rispetta questi requisti non può dunque accedere al Superbonus.
Ma di fatto il Superbonus è ancora in vigore. Come regolarsi allora?
Ebbene chi ha un reddito più elevato “non possedendo i requisiti per poter accedere al Superbonus, potrà comunque fruire del sismabonus in misura ordinaria”.
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Le regole per chi non rispetta i paletti
Una indicazione questa che compare nero su bianco già nella circolare 28/2022, e che è sempre valida – come ci è stato confermato – anche alla luce delle nuove regole per il 2023.
Nella circolare a pagina 54 prima si ricorda che “Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare” In sostanza “l’aliquota di detrazione è elevata al 110% senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nell’art. 16 del dl 63 del 2013 (70% o 80% in caso di interventi nelle zone sismiche 1, 2 o 3)”.
A seguire, però, c’è anche la puntualizzazione che “Resta fermo, invece, che la disciplina ordinaria del sismabonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus” .
Quindi chi è escluso dal Superbonus perché non presenta i nuovi requisiti può invece usufruire del Sismabonus senza alcuna limitazione in riferimento alle aliquote più elevate. E sono ammessi in questo caso tutti i lavori di ristrutturazione di più ampia portata, e non solo quelli di demolizione e ricostruzione.
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Gli interventi locali ammessi all’agevolazione
Tra gli interventi antisismici ammessi al Sismabonus rientrano anche gli “interventi di riparazione o locali”, ossia quelli che interessano singoli elementi strutturali e sono volti a:
- ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale.
Su questa base, a titolo esemplificativo, l’Agenzia ritiene ammissibili ai benefici fiscali interventi:
- sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, all’eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
In sostanza c’è la possibilità di effettuare ristrutturazioni ad ampio raggio ed usufruire del Simabonus con aliquota del 70% o dell’80% a patto che ci sia l’asseverazione del tecnico sulla riduzione del rischio sismico.
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Ecobonus e Sismabonus con due limiti di spesa
Nel limite di spesa di 96 mila euro sono compresi anche gli interventi di finitura destinati a completare quello principale, ma non quelli di riqualificazione energetica, come peraltro chiarito già con la risoluzione 147/2017.
Quindi realizzando più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – ricordano le Entrate – il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione tuttavia che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi agevolabili e siano altresì rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (Ecobonus e Sismabonus).
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