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29 Giugno 2021

Super Sismabonus aggregati edilizi centro storico: un rompicapo da risolvere

Super sismabonus aggregati edilizi centro storico

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna ha di recente risposto all’interpello (n. 909 – 1222/2021) di un contribuente che chiedeva conferma della possibilità di usufruire della detrazione Sismabonus 110% per consolidare e migliorare sismicamente un edificio cielo-terra, costituente un’unità strutturale indipendente, all’interno di un aggregato edilizio del centro storico di Ravenna.

La risposta è stata purtroppo negativa in quanto, malgrado il progetto fosse esteso a tutta l’unità strutturale (che in questo caso coincideva con l’immobile stesso oggetto dei lavori), veniva contestata l’assenza di un progetto unitario trattandosi appunto di un immobile all’interno di un centro storico. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Super Sismabonus centro storico. No per unità autonome, si per progetti unitari <

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Ricordiamo infatti, come citato nella stessa risposta dell’Agenzia delle Entrate, che secondo l’art. 16 bis comma 1 lettera i) del T:U.I.R, su cui si basa il decreto “Rilancio” n.34 del 2020, «[…] gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

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Super Sismabonus: cosa si intende per aggregato strutturale e progetto unitario?

Per aggregato strutturale si intende un insieme non omogeneo di edifici (unità edilizio-strutturali), interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato dalla loro storia evolutiva. Tali unità edilizie possono interagire fra di loro scambiandosi mutue sollecitazioni in caso di terremoto.

ll Progetto Unitario è uno strumento di inquadramento a scala urbanistica degli interventi edilizi, infrastrutturali ed ambientali da attuare attraverso specifiche concessioni edilizie. Nei centri storici è necessario per uniformare gli interventi di ristrutturazione e conservazione fra diverse proprietà appartenenti allo stesso aggregato edilizio.

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Un parere che lascia molti dubbi in sospeso

La risposta dell’Agenzia delle Entrate lascia molti dubbi, non semplici da risolvere se non contestualizzando con buon senso i singoli casi.

La prima riflessione riguarda l’opportunità, urgente in molti casi, di procedere con la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, dove proprio nei borghi e centri storici sono rilevabili le maggiori vulnerabilità, già ampiamente confermata dai recenti eventi sismici. Negare o rendere più difficile l’opportunità fiscale di promuovere gli interventi di mitigazione del rischio sismico in contesti così articolati appare controproducente.

L’intervento strutturale all’interno degli aggregati edilizi non è di univoca soluzione, spesso diversificata in relazione alla complessità e articolazione dello sviluppo planimetrico e altimetrico degli edifici all’interno degli aggregati. Sicuramente il tecnico si trova ad affrontare maggiori difficoltà nella conduzione del progetto, laddove ogni aggregato edilizio è caratterizzato dalla disomogeneità delle strutture murarie, quale risultato di diversi processi di “assemblaggio” che devono essere correttamente interpretati.

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Se oramai è chiaro che all’interno di aggregati edilizi occorre estendere le considerazioni progettuali all’intera unità strutturale autonoma, occorre tuttavia valutare all’interno di ogni progetto unitario quale sia l’estensione, prevista dai singoli Comuni, della cosiddetta unità minima di intervento, che potrebbe anche interessare più unità strutturali indipendenti.

L’Agenzia delle Entrate ha così voluto ricordare ai tecnici l’obbligo di confrontare ed uniformare il loro progetto all’interno dei regolamenti edilizi che ciascun Comune prevede a salvaguardia dell’uniformità del proprio centro storico.

Tuttavia, l’ulteriore riflessione che nasce riguarda l’incompatibilità anacronistica, già fonte di precedenti dubbi interpretativi del Sismabonus 110%, tra una norma tributaria del 1986, quale il T.U.I.R., e le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni NTC18.

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L’unità strutturale e le azioni sugli edifici adiacenti

Il concetto di unità strutturale autonoma è di recente inserimento nelle norme tecniche e nelle consuetudini progettuali, e sicuramente non ancora presente nella filosofia della norma tributaria del 1986.

I paragrafi 8.7.1 delle NTC18 e C8.7.1.3.2 della Circolare n.7 del 21/01/2019 suggeriscono già una strada chiara su come svolgere la valutazione della sicurezza e la redazione di progetti di miglioramento sismico all’interno di aggregati edilizi, mediante interventi unitari sulla sola unità strutturale autonoma che tuttavia devono essere estesi ad analizzare anche le possibili interazioni dinamiche con le unità strutturali adiacenti.

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Il caso di progetti che non prevedono aumento di rigidezza e che si limitino a migliorare l’efficienza statica e sismica dell’unità strutturale (prima di tutto a contrasto dei cinematismi fuori piano mediante interventi puntuali), senza stravolgere le interazioni dinamiche con gli edifici adiacenti, possono ragionevolmente rappresentare un percorso compatibile con la salvaguardia dell’aggregato stesso. Chiaramente nel rispetto delle disposizione edilizie dettate dall’eventuale Progetto Unitario, che saranno da valutare casso per caso.

Nell’analisi della singola unità strutturale le attuali NTC18 ritengono già necessario estendere la modellazione anche a parti di struttura non riguardanti la proprietà oggetto di valutazione. Questo si traduce nel valutare le azioni (orizzontali e verticali) provenienti da solai o pareti delle unità strutturali adiacenti, comprese le spinte di archi e volte, le spinte degli archi di contrasto o provenienti da tiranti ancorati su parti contigue dell’aggregato edilizio. In particolare la modellazione della singola unità strutturale deve contemplare gli effetti di martellamento provenienti dai solai confinanti, soprattutto causati da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le unità strutturali adiacenti.

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Il problema dei più proprietari

Al contrario, risulterebbe quasi impossibile mettere d’accordo diversi proprietari per intraprendere un progetto riguardante più unità strutturali. Questo avviene solamente in casi di necessità legati alle ricostruzioni post-sismiche, dove un raggruppamento di singoli proprietari di immobili facenti parte di un aggregato formano un “consorzio” che gestisce la parte progettuale e di appalto dei lavori.

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Difficile da attuare nella normalità, e in particolare nel contesto Sismabonus, laddove il progettista si trova incaricato da un solo proprietario a valutare la sicurezza e i relativi interventi di consolidamento da essa conseguenti per una singola unità strutturale. In questo caso risulta impossibile estendere la valutazione all’intero aggregato edilizio per ragioni economiche (chi pagherebbe un’estensione dell’incarico così rilevante?) e per ragioni di proprietà diverse per le quali spesso risulta difficoltoso reperire i relativi rilievi e documentazione progettuale.

Si auspica, pertanto, che la redazione di progetti intrapresi con percorsi metodologici congruenti alle indicazioni delle NTC18 possano acquisire maggiore validità anche ai fini del Sismabonus 110% per gli interventi all’interno degli aggregati edilizi, poiché i borghi e i centri storici hanno urgente bisogno di attingere alle detrazioni fiscali per incentivare interventi di messa in sicurezza.

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Foto:iStock.com/FrankvandenBergh

Fonte: EdilTecnico

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