*Aggiornamento del 30 luglio 2021_Con l’obiettivo di semplificare e standardizzare, è in arrivo un nuovo modello Super CILA Superbonus per comunicare l’inizio dei lavori soggetti all’agevolazione 110%.
La modulistica unica della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) applicata ai lavori del Superbonus è stata presa in esame dagli uffici della Funzione pubblica che, attraverso la standardizzazione, intendono rendere più chiara l’applicazione dell’articolo 33 del Decreto Legge 77 secondo il quale basta la CILA per il Superbonus.
Il Decreto Legge 77 detto anche Decreto Governance e Semplificazioni Bis, oltre ad interessare le asseverazioni e CILA, introduce novità sul Superbonus per quanto riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche e con l’inserimento del comma 10-bis ammette alla super agevolazione anche i titolari degli immobili accatastati come B/1, B/2 e D/4 in possesso di specifici requisiti. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni <
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI ha pubblicato il quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” che oltre a contenere istruzione tecniche, linee guida e note esplicative, presenta in anteprima il NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATA, utilizzabile per i lavori soggetti a Superbonus.
>>>>> TABELLA con modifiche articolo 119
|| Confronto tra Testo in vigore e Testo modificato dagli emendamenti approvati alla legge di conversione dl 77/2021
Modifiche evidenziate
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Quando verrà introdotto il modello Super CILA Superbonus?
ANCI precisa che il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.
Con la conversione in legge del decreto, il nuovo modulo unico Super CILA Superbonus arriverà presso le Amministrazioni.
La nuova modulistica CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
>>> Leggi anche: Nuovo modulo CILA semplificata Superbonus, pdf e regole
Il lancio della nuova modulistica trova il sostegno nelle imprese e nel mondo professionale che promuove una rapida applicazione della Super CILA che conterrà, a differenza dal modello ordinario di CILA, lo spazio per indicare gli estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, o in alternativa, l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Il comma 13-ter, all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), solo per gli interventi soggetti a Superbonus (non vale per demolizione e ricostruzione), prevede che nella CILA non si debba più attestare lo stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE.
Non perderti: Webinar Superbonus 110%, cosa sapere post semplificazioni
Impregiudicata la legittimità degli immobili
Sulla questione si è espressa l’ANCI (Associazione comuni d’Italia) che oltre a sostenere la nuova Super CILA Superbonus ha anche colto l’occasione per sottolineare che il decreto Semplificazioni lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, quindi eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.
>> A proposito della legittimità leggi qui: CILA Superbonus senza stato legittimo. Neanche per idea
L’ANCI ha pertanto ribadito che non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche, questo per consentire l’efficientamento energetico di immobili che presentino abusi senza per questo sanare in alcun modo gli immobili stessi.
Se ti occorre sapere di più o una guida operativa, consigliamo Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus.
Difatti con la nuova semplificazione non si aggiungono nuove responsabilità dei professionisti e a tal proposito, Armando Zambrano a nome dell’Ordine degli ingegneri, si dice favorevole alla semplificazione prevista dall’articolo 33: ”stiamo facendo molti e non vedo particolare preoccupazione da parte dei professionisti. La norma per noi è chiara, soprattutto in relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle difformità urbanistiche dell’edificio. Non c’è nessun rischio per il professionista, perché non è richiesto che dichiari nulla su questo punto”.
Pertanto il tecnico professionista andrà ad attestare la conformità dell’intervento che si va a realizzare, non dello stato dell’immobile, così come per la Cila e quei lavori incentivati con altri bonus fiscali, tra cui il bonus facciate.
Leggi anche: Lavori soggetti al Bonus Facciate, l’IVA è detraibile al 90%?
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77/2021) sono tante le novità in materia di agevolazioni per l’efficientamento energetico.
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