Sconto in fattura e cessione del credito salvi solo per i lavori di Superbonus in corso e per quelli con comunicazioni già presentate al Comune. Opzioni non più ammesse neppure per gli interventi di ricostruzione nei crateri sismici. In caso di demolizione e ricostruzione, poi, c’è l’obbligo di comunicare le spese in via preventiva sia per efficientamento energetico che per il Sismabonus, pena la perdita dell’agevolazione per gli interventi non ancora avviati. La stretta colpisce anche Iacp, Onuls e cooperative.
Non si salva neppure il Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche per i lavori in casa, ma le opzioni sono ancora ammesse per gli interventi condominiali.
Ecco punto per punto cosa cambia alla luce delle misure del decreto del 26 marzo in riferimento agli interventi agevolabili.
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Superbonus e ricostruzione senza opzioni
Il decreto per prima cosa stabilisce lo stop definitivo alla possibilità di usufruire delle opzioni per tutti i casi di Superbonus, compresi i lavori di ricostruzione da effettuare nei Comuni all’interno dei crateri sismici, a meno che i lavori non siano già in corso, siano stati deliberati dall’assemblea in caso di condomini, e sia stata depositata la Cilas.
Nelle aree terremotate per gli interventi di Superbonus è in vigore l’aliquota del 110% fino alla fine del 2025. Questa stretta è già oggetto di contestazione all’interno della stessa maggioranza, con i parlamentari di Forza Italia decisamente contrari e pronti a chiedere una revisione delle norme.
Sarebbero colpiti dal blocco almeno 30.000 edifici ancora da ristrutturare.
Demolizioni e ricostruzioni fuori dai crateri sismici con comunicazione preventiva
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, peraltro, è arrivato un nuovo obbligo da rispettare per poter mantenere la detrazione. Si tratta di una misura adottata dal governo per poter avere in via preventiva un’idea dell’ammontare delle agevolazioni spettanti e quindi del costo per le casse dello Stato di questa misura.
Per chi ha presentato la Cilas o avviato lavori a ridosso della stretta scattata il 29 dicembre 2023 con la quale era già stato disposto il blocco per gli interventi fuori dai crateri sismici, c’è dunque l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva all’Enea per comunicare i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi, l’ammontare delle spese già sostenute da gennaio alla data di entrata in vigore del decreto e di quelle ulteriori previste anche eventualmente nel 2025 per l’efficientamento energetico.
Da indicare anche le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute. Le stesse comunicazioni in relazione agli interventi di consolidamento dovranno essere trasmesse al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”. Prevista una sanzione di 10.000 euro per chi non invia i dati, o la perdita delle agevolazioni per i lavori non ancora avviati.
Fine delle opzioni per edilizia pubblica e Terzo settore
A parte demolizione e ricostruzione la stretta coinvolge anche gli interventi degli Iacp sugli immobili di edilizia residenziale pubblica, quelli delle cooperative e delle Onlus, finora salvi dal blocco.
Anche in questi casi infatti le opzioni sono ammesse solo per i lavori già avviati o con autorizzazioni presentate prima della data di entrata in vigore del decreto.
Bonus barriere 75% con sconto o cessione solo per i lavori condominiali
Stretta anche per il Bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ancora in vigore fino alla fine del 2025. L’agevolazione peraltro era già stata ampiamente ritoccata con il decreto del 29 dicembre scorso che aveva mantenuto la possibilità di usufruire dell’agevolazione, e delle relative opzioni, solo in caso di proprietari di prima casa con redditi familiari entro i 15.000 euro o disabili, e per gli interventi condominiali, limitando comunque il perimetro dei lavori all’installazione di ascensori o interventi sulle scale.
Anche per questo bonus ora arriva lo stop alle opzioni per i lavori in casa, a meno che non siano già in corso, sia stata presenta la Cila se necessaria, o siano stati pagati acconti. In caso contrario resta comunque la possibilità di usufruire della detrazione. Sconto o cessione, invece, sono ancora ammessi per i lavori condominiali, in questo caso senza alcun tipo di limitazione relativamente alle date di avvio dei lavori.
Niente remissione in bonis per le cessioni di spese del 2023
Ma la stretta colpisce in parte anche le spese del 2023. il governo ha deciso infatti di eliminare la possibilità di usufruire della remissione in bonis per la cessione del credito, ossia del meccanismo che consente di presentare la comunicazione anche dopo il termine di scadenza ma entro la data di presentazione del modello redditi, a fronte del pagamento di una sanzione di 250 euro.
La remissione in bonis avrebbe dato di fatto sei mesi in più di tempo per riuscire a trovare un acquirente a cui cedere il credito. Ora invece il termine scade improrogabilmente il 4 aprile prossimo. Chi non trova un cessionario in tempo potrà usufruire solo della detrazione.