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20 Aprile 2023

Spalma crediti Superbonus in 10 anni: come funziona e chi può beneficiarne

spalma crediti superbonus 10 anni

Boccata d’ossigeno per le imprese e i professionisti che hanno applicato lo sconto in fattura o acquistato crediti da Superbonus che ora hanno difficoltà a compensare avendo poca capienza fiscale. Diventa infatti operativa la possibilità di spalmarne il credito in dieci anni.

Una scelta che potrà essere fatta anche per quote delle rate, così da poter utilizzare tutto il credito senza perdere neppure un euro.

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Tutte le regole sono state dettate dalle Entrate con il provvedimento del 18 aprile 2023 “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla  cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi”.

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Crediti e cessionari: chi può usare lo spalma crediti

A prevedere questa possibilità era stato proprio decreto Aiuti-quater (176/2022). Ora grazie al Decreto Blocca Cessioni è stata ampliata la platea dei bonus interessati, che ricomprende non solo Superbonus ma anche Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, per i quali la detrazione è prevista in cinque rate annuali.

La possibilità di spalmare la compensazione in dieci rate riguarda i soggetti che hanno praticato lo sconto in fattura o acquisito il credito quindi:

  • professionisti e imprese edilizie;
  • cessionari diversi dai primi, a qualunque categoria appartengano;
  • istituti bancari e Poste spa.

Gli interessati possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Le nuove rate potranno essere utilizzate solo a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. In compenso, però, è possibile utilizzare questa opportunità anche per le rate di crediti degli anni anni precedenti, in tutto o in parte, e si può decidere fino  all’ultimo momento come regolarsi. La ripartizione in 10 quote, infatti, può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e sarà possibile inviare anche più di una comunicazione per  rateizzare la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

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Le date di riferimento

In particolare, come spiegano le Entrate, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti per le comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita, né si potrà cambiare idea in quanto la scelta è irrevocabile. Però se ci si accorge a fine anno di avere ancora una somma a disposizione che non può essere compensata si può sfruttare la compensazione lunga anche per questa quota.

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Conteggi e convenienza: un esempio pratico

A spiegare come regolarsi per fare la scelta sono le stesse Entrate con un esempio molto chiaro.

Supponendo che un contribuente abbia una rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro, se prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno ha due opzioni:

  • stimare già oggi la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare immediatamente all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro). Questa somma sarà quindi ripartita in 10 rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se poi alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non utilizzabili, potrà comunicare all’Agenzia di volere usufruire della compensazione lunga anche in questo caso;
  • attendere fino alla fine dell’anno per avere certezza sull’ammontare dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate per la quota “avanzata”.

Uva volta tanto, quindi, è stato previsto un meccanismo che consente di fare i conti senza fretta, sulla base delle proprie reali convenienze, che peraltro possono cambiare anche nel corso dell’anno. Non dimentichiamo infatti che con il Decreto Blocca Cessioni è stato chiarito una volta per tutte, e con una norma di legge, che i crediti fiscali si possono “spendere” anche per pagare debiti previdenziali, comprese le somme dovute agli enti, compreso l’INPS, e le ritenute fiscali per i dipendenti.

Con un adeguato periodo di tempo, quindi, è possibile fare la scelta migliore.

Non perderti: Decreto Blocca Cessioni: in Gazzetta la legge di conversione

Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga: le date di attivazione del servizio AdE

Quanto alle regole operative, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

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Foto: iStock.com/Zolak

Fonte: EdilTecnico

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