C’è aria di confusione sulla sostituzione infissi in caso di Superbonus 110%.
Sono due i pareri in campo sulla questione che mette in disaccordo Agenzia delle Entrate e d Enea.
A creare subbuglio è la risposta n. 524 del 30 luglio 2021 delle Entrate che arriva dopo il parere di ENEA che si era già espressa, chiarendo che è possibile sostituire gli infissi delle finestre e delle porte finestre e far rientrare l’intervento nel superbonus 110% e nell’ecobonus 50% ma a delle condizioni limitanti, ovvero che vengano mantenute forma e superficie senza modifiche nelle aperture per una percentuale di tolleranza del 2% sulle dimensioni per motivi tecnici inevitabili. Ne avevamo parlato nel dettaglio in questo articolo >> Cambiare gli infissi con il Superbonus? Si può, ma mantenendo dimensioni e forma
L’assistente virtuale di ENEA, Virgilio, è chiaro: “l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.
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Vediamo, invece, cosa è emerso nell’interpello delle Entrate che analizza il caso di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione energetica.
A detta dell’Agenzia, si tratta di una situazione in cui la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainante, anche se avranno una differente superficie con la limitazione che venga rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti.
Vediamo nel dettaglio cosa contiene la risposta n. 524 del 30 luglio 2021.
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Sostituzione infissi Superbonus: ok ristrutturazione, no nuova costruzione
Una prima precisazione che viene fatta dalle Entrate è che affinché sia applicabile il Superbonus è necessario che il tipo di intervento sia inquadrabile come ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001) e non quale intervento di nuova costruzione.
L’istante effettivamente precisa che nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, e opere di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio.
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A detta dell’istante, la sostituzione degli infissi sia del piano terra, sia del primo piano, è un intervento trainato che tuttavia comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica finestra di maggiori dimensioni.
Ecco la risposta delle Entrate al contribuente che ritiene che l’intervento si configuri come sostituzione di infissi e che pertanto sia agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura.
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Sostituzione infissi Superbonus: Entrate in disaccordo con ENEA
L’Agenzia delle Entrate risponde ammettendo la possibilità di far rientrare nel Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti. Entrate si esprime dopo aver sentito il Ministero dello sviluppo economico, e conferma che gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio.
Nella risposta del 30 luglio 2021, si legge che come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
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Tuttavia, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
Una risposta che cozza con il parere di ENEA che, durante l’audizione in Commissione Attività Produttive alla Camera (28 aprile 2021), ha riconosciuto l’applicabilità del superbonus in caso di sostituzione degli infissi solo se mantenute forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere così come abbiamo raccontato in questo articolo.
Restiamo in attesa di nuovi chiarimenti per far luce sulla questione sostituzione infissi Superbonus 110%.
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Foto:iStock.com/domoyega