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10 Novembre 2020

Sospensione dei lavori, quando viene eseguita? Chi ne ha potere?

Nella selezione di sentenze settimanale in materia edilizia, oggi troviamo: sospensione dei lavori, quando viene eseguita? Chi ne ha potere? Sbancamento, livellamento e pavimentazione, quale titolo edilizio serve? Permesso di costruire, serve per cambio di destinazione d’uso sottotetto da ambiente tecnico a locale abitativo?

Oltre alle tematiche precedenti, parleremo anche di: realizzazione di vasca interrata, quando è attività edilizia libera? Tettoie al servizio di un’autofficina, sono nuova costruzione?

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Sospensione dei lavori, quando viene eseguita? Chi ne ha potere?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 3 novembre 2020 n. 11320

Il potere di sospensione dei lavori edili in corso ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico

Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all’Autorità comunale dall’art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico.

Tale potere è tuttavia caratterizzato dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento al fine di evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all’incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi e del carattere abusivo o meno delle opere, essendo previsto che allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione, l’ordine in questione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria definitiva entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori (ex plurimis: T.A.R. Campania, Napoli, 10 dicembre 2007, n. 15871; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2758; TAR Lazio, Sez. II bis, 19 aprile 2018 n. 4341; 9 febbraio 2018 n. 1600; 24 gennaio 2018 n. 895; 22 gennaio 2019 n. 849).

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Sbancamento, livellamento e pavimentazione, quale titolo edilizio serve?

TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 3 novembre 2020 n. 5004

Serve il permesso di costruire per le opere di sbancamento, livellamento e pavimentazione di rilevanti dimensioni

L’intervento edilizio, consistente in opere di sbancamento, livellamento e pavimentazione, integra trasformazione urbanistica ed alterazione permanente dell’assetto del territorio, tale da qualificare le opere come intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), DPR n. 380 del 2001, conseguentemente subordinato a permesso di costruire in forza dell’art. 10, comma 1, lett. a) dello stesso DPR (cfr. in termini T.A.R. Napoli 6218/2018, 3874/2020).

Conseguentemente, detto titolo edilizio è necessario per lo sbancamento di terreno vegetale con asportazione di materiale lapideo e della vegetazione sul lato sinistro per chi accede al preesistente fabbricato, con dimensioni pari a circa 11,00 mt. x 6,00 mt di larghezza (media m. 2,00 altezza).

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Permesso di costruire, serve per cambio di destinazione d’uso sottotetto da ambiente tecnico a locale abitativo?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 novembre 2020 n. 4988

Il cambio di destinazione d’uso del sottotetto da ambiente tecnico a locale abitativo richiede il permesso di costruire

La trasformazione funzionale, ossia il cambio di destinazione d’uso del sottotetto da ambiente tecnico a locale abitativo, richiede l’intermediazione di tale titolo abilitativo, indipendentemente dalla presenza o meno di opere edilizie più o meno impattanti.

Il cambio di destinazione d’uso in questione, con passaggio del sottotetto termico alla diversa categoria funzionale dell’immobile residenziale, comporta trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e non può prescindere dal rilascio del permesso di costruire.

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Realizzazione di vasca interrata, quando è attività edilizia libera?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 novembre 2020 n. 1590

Rientrano nell’attività edilizia libera la realizzazione di una vasca interrata per la raccolta dei liquami ed i movimenti di terra per il passaggio dei mezzi agricoli

Ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001, per nuova costruzione s’intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo.

Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento, che vale a distinguerlo dalla mera pertinenza urbanistico-edilizia. Quest’ultima richiede la sussistenza non solo di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell’opera accessoria rispetto a quella principale, ma anche di un elemento strutturale ovvero una “dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce” (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223).

L’art. 6 DPR 380/2001, invece, così recita: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (tra gli altri) d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; s) la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione”.

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La giurisprudenza interpreta la norma in maniera rigorosa, ritenendo che in caso di movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione nonché di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per irrigare, si tratta di interventi di carattere strumentale rispetto all’attività agricola, che pertanto devono essere fatti rientrare nell’ambito dell’”attività edilizia libera” ai sensi dell’art. 6, lett. d ), DPR 380/2001. Né a conclusioni dissimili è possibile pervenire in riferimento agli interventi di realizzazione di percorsi di transito per persone e mezzi, mediante lo spargimento di pietrisco per uno spessore di circa 20/30 cm, dato che l’attività di spargimento di ghiaia richiede il previo rilascio di permesso di costruire soltanto allorché la trasformazione del suolo sia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso (TAR. Venezia, Sez. II, 29/10/2019, n.1165).

Conseguentemente, rientrano nell’attività edilizia libera la realizzazione di una vasca interrata per la raccolta dei liquami ed i movimenti di terra per il passaggio dei mezzi agricoli.

Tettoie al servizio di un’autofficina, sono nuova costruzione?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 4 novembre 2020 n. 11379

Le tettoie di rilevanti dimensioni al servizio di un’autofficina sono concretizzano una nuova costruzione

Secondo la tradizionale definizione accolta dalla giurisprudenza, per “nuova costruzione” si intende la realizzazione di un manufatto che, anche se non stabilmente fissato al suolo, è destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, senza che rilievi la sua eventuale precarietà strutturale, a meno che non sia rivolto ad uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti o specifici (quindi con irrilevanza del materiale utilizzato; cfr. T.A.R. , Roma , sez. II , 24/06/2020 , n. 7058; Consiglio di Stato , sez. VI , 12/05/2020 , n. 2981; Consiglio di Stato , sez. II , 06/04/2020 , n. 2304; coerentemente, l’art. 6 del DPR 380/2001 include nell’attività edilizia libera le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, da rimuoversi comunque entro 90 giorni).

Conseguentemente, tre tettoie al servizio di un’autofficina sono da considerarsi costruzioni, essendo rivolti a soddisfare esigenze permanenti dell’attività economica (nel caso specifico, trattavasi di una tettoia di dimensioni di circa 5,62×35,30 m, per una superficie di circa mq. 142,20 con altezza media di 3,30 metri; di una tettoia di circa 5,52 m x 40,50 m per una superficie di circa 223,50 mq., con una altezza media di circa 3,30 m; di una tettoia di dimensioni di circa 5,72 x 35,30 m., per una superficie di circa 190,50 mq., con altezza media di circa 3,30 m.).

Non è possibile riconoscere una qualsiasi natura pertinenziale nei manufatti di cui si discute.

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In primo luogo, la pertinenzialità di una tettoia ai fini edilizi ed urbanistici può sussistere solo laddove essa sia preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale (cfr. Consiglio di Stato , sez. II , 15/07/2020 , n. 4576), non già di una attività economica che viene svolta in gran parte all’aperto, dovendosi in questo caso propendere per un uso funzionale della tettoia del tutto autonomo e quindi suscettibile di essere valutato separatamente dal suolo (mancando peraltro un edificio principale al quale riferirsi).

In ogni caso, le tettoie delle quali si ordina la demolizione accedono alla costituzione di un ampio complesso lavorativo e produttivo, del quale rappresentano elemento essenziale, tanto da ospitare al loro interno ambienti a loro volta chiusi, adibiti ad uffici o altri luoghi di lavoro.

È pertanto indubbia la natura di “nuove opere” di tali manufatti che, come tali, avrebbero necessitato di un corrispondente titolo edilizio.

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Fonte: EdilTecnico

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