Nuovo anno ormai alle porte e Superbonus destinato a dimagrire, passando dall’attuale aliquota del 90% a quella del 70% per i condomini e gli immobili assimilati, ossia i fabbricati con più unità immobiliari distintamente accatastate che appartengono ad un unico proprietario o sono in comproprietà.
Per le villette che intendono riqualificare il Superbonus non c’è più, ma resta la possibilità di usufruire dell’Ecobonus con l’aliquota del 65% ma anche del Sismabonus fino all’80% se si tratta di consolidamento. E fin qui nulla di nuovo.
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Un dubbio però può giustamente assalire i proprietari delle villette bifamiliari, assimilate ai condomini ai fini del Superbonus, che verrebbero penalizzati dall’aliquota qualora volessero effettuare interventi abbinati di risparmio energetico e consolidamento. Per quelli realizzati sulle parti comuni, infatti, l’aliquota arriva all’85%.
Ma è possibile o no usufruire della detrazione ordinaria il prossimo anno? La risposta non è così scontata come sembra.
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Bonus diversi per gli stessi interventi
La libertà di scelta tra più bonus per gli stessi interventi da realizzare su un edificio è generalmente ammessa. In caso di sostituzione degli infissi, ad esempio, è possibile scegliere il Bonus Ristrutturazioni al 50% piuttosto che l’Ecobonus, evitando così di farsi carico dell’invio della comunicazione all’Enea. Si tratta in questo caso di bonus diversi ma con le stesse aliquote.
Nulla vieta però di scegliere comunque il Bonus Casa anche per interventi per i quali si avrebbe diritto alla detrazione del 65% se l’Ecobonus, anche a fronte dell’aliquota più elevata risulta meno conveniente dal punto di vista “amministrativo” ad esempio per la necessità di trovare un tecnico che effettui la pratica all’Enea, a prescindere dal fatto che anche i costi per le asseverazioni sono detraibili. Si baratta, in sostanza, la semplicità della procedura con una riduzione del risparmio fiscale dato dalla detrazione.
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Con il Superbonus non si può scegliere
Una possibilità, come detto, valida nella gran parte dei casi ma esclusa, abbastanza a sorpresa, per gli interventi ammessi al Superbonus. Come indicato dalle Entrate fin dal 2022 con la circolare 23 del 23 giugno 2022, in vigenza di Superbonus non è possibile optare per le aliquote differenti previste per i Bonus Edilizi in versione ordinaria, a fronte degli stessi interventi. Una posizione netta e ribadita anche nella circolare 17/2023 che fa il punto sulle detrazioni per la casa.
Nel documento di prassi si legge infatti che a partire dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuate da soggetti privati al di fuori dell’attività d’impresa “ trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. Ciò in quanto il comma 4 dell’art. 119 stabilisce espressamente l’aumento al 110 per cento dell’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020”.
Quindi con il Superbonus in vigore non c’è scelta: non è possibile avere la detrazione per il consolidamento con le aliquote ordinarie. Una posizione del tutto paradossale, peraltro, dal momento che i criteri per ottenere il Sismabonus sono più stringenti di quelli previsti per il Superbonus in quanto in questo secondo caso è sufficiente attestare un generico miglioramento della stabilità, mentre per il Sismabonus va attestata in dettaglio la riduzione della classe di rischio che dovrà essere raggiunta al termine dei lavori.
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Il taglio dell’aliquota e le convenienze
Seguendo questo principio, dunque, visto che il Superbonus è in vigore anche nel 2024 ancorché con aliquote ridotte, per condomini e immobili assimilati non ci sarebbe alcuna possibilità di scelta in riferimento al bonus da applicare per i lavori da effettuare sulle parti comuni del fabbricato.
Per gli interventi di consolidamento, a prescindere dai risultati, l’aliquota dovrebbe essere sempre e solo quella del Superbonus, ossia, appunto, il 70% e mai si potrebbe raggiungere l’85% anche abbinando al consolidamento gli interventi di risparmio energetico. I proprietari delle villette esclusi dal Superbonus, invece, potrebbero ottenere l’80% con Sismabonus, dato che per le villette per legge l’accesso al Superbonus il prossimo anno è precluso.
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Necessari chiarimenti delle Entrate
A onor del vero c’è anche chi dà una lettura diversa delle norme, ipotizzando che il divieto si scegliere il Sismabonus al posto del Superbonus fosse previsto solo a fronte dell’aliquota del 110% o del 90%, ossia più elevata rispetto a quella massima del bonus ordinario. Si tratta, però, di una interpretazione, e non c’è alcun documento di prassi delle Entrate che la conforti. Un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia a questo punto risulta davvero necessario.
Ci sono infatti condomini che pur avendo deliberato il Superbonus per i più vari motivi non hanno ancora dato il via libera all’apertura dei cantieri, come ci sono i proprietari di immobili assimilati che pensavano di poter attivare senza problemi il Sismabonus il prossimo anno. Speriamo che le Entrate sciolgano il nodo prima della fine dell’anno.
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Foto:iStock.com/anatoliy_gleb