La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.58/2017, composta da numerosi e qualificati Enti (Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, MISE, MEF, ENEA, Agenzia delle Entrate, ANIA, ANCE, CNAPCC, CNI, etc.), ha di recente offerto utili interpretazioni risolutive di una serie di dubbi riguardanti l’applicazione e i limiti di intervento del Sismabonus 110% che abbiamo analizzato anche in questi articoli:
>> Super Sismabonus: gli interventi di riparazione o locali sono ammessi?
>> No al Super Sismabonus per interventi su unità immobiliari autonome
Tra i dubbi, rientra la delicata questione riguardo l’onere di condurre la verifica sismica ex ante ed ex post dell’unità strutturale oggetto dei lavori di rinforzo soggetti alla super detrazione fiscale.
La legge fiscale del superbonus 110% riporta molti riferimenti del tradizionale Sismabonus, dove il salto di classe sismica, e quindi la relativa analisi e modellazione del comportamento sismico del fabbricato, erano cogenti poiché, in coerenza anche con il par. 8.4.2 delle NTC18, la detrazione fiscale era concessa per interventi di miglioramento sismico e non di semplice riparazione locale.
Il prezioso contributo della Commissione è stato dedicato infine al chiarimento dell’ammissibilità degli interventi locali tra le attività rientranti a pieno titolo nel Sismabonus 110%, oggetto di molte interpretazioni e dubbi.
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La stessa Commissione riconosce infatti nella sua nota di marzo 2021 «[…] un ruolo molto importante agli “interventi di riparazione o locali”, definiti (v. p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” ma anzi che possano risolvere quelle criticità locali la cui importanza “negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, ha portato, fra l’altro, a considerare con maggiore attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli interventi di miglioramento” come riportato nella circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all’inizio del cap. C8; il tutto nell’ottica di favorire una diffusa prevenzione del rischio sismico».
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Gli interventi ammessi al Sismabonus 110%
Per fare alcuni esempi (non esaustivi, si consiglia di leggere l’elenco presente nella nota di marzo 2021 della Commissione), è evidente che:
- il rifacimento di un tetto con tecniche costruttive originali senza incrementare masse sismiche ma ponendo attenzione ai dettagli di ancoraggio degli elementi principali alle murature sottostanti mediante l’inserimento di cordoli sommitali (Fig. 1a),
- la legatura di pareti non ammorsate (Fig. 1b),
- oppure l’inserimento di catene metalliche a livello dei solai (Fig. 1c) o
- il rinforzo di solai esistenti prestando attenzione all’esecuzione di ancoraggi puntuali al perimetro murario,
sono tutti interventi positivi ai fini della sicurezza, non solo statica, ma di riflesso anche sismica perché indirizzati a perfezionare il comportamento scatolare dell’edificio e contrastare l’insorgere di pericolosi cinematismi fuori dal piano.
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«Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione; l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento dell’originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata».
Stop al salto di classe
Nei primi mesi di entrata in vigore del Sismabinus 110%, prima dei chiarimenti offerti dalla Commissione ma basandosi unicamente sul paragrafo della legge fiscale che richiamava anche interventi di messa in sicurezza statica, l’orientamento interpretativo abbastanza comune è stato propenso a comprendere in concomitanza di questi interventi puntuali anche la valutazione sismica dell’intero fabbricato, in coerenza con la filosofia e gli obiettivi di approfondimento delle criticità del costruito esistente che da sempre hanno contraddistinto il tradizionale Sismabonus.
Successivamente, con una nota di marzo 2021 la Commissione chiariva come anche «[…] il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo l’opzione “nessun salto di classe” alle altre due già presenti nella originaria versione del DM 58/2017, ha chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella “riduzione del rischio” senza traguardi prestazionali obbligatori».
In sintesi, sotto il regime della super detrazione fiscale 110% non sussiste più l’obbligo di salto della classe sismica, anche se questo rimane auspicabile, in particolar modo per tutti gli interventi di miglioramento sismico ricadenti sotto il par. 8.4.2 delle NTC18.
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«Il decreto legge 34/2020, all’art. 119 comma 4, ammette alle agevolazioni fiscali del “supersismabonus 110%” interventi strutturali senza obbligo di raggiungere i traguardi prestazionali previsti dalle previgenti leggi in materia, si presentino alcuni casi in cui non sia necessaria l’attribuzione di classe di rischio, in particolare:
- quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;
- quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio.
- quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative all’utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” vengono compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
- nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante”».
Tuttavia, in molti cantieri il Sismabonus 110% sarà applicato per eseguire prevalentemente interventi di riparazione locale, laddove la maggior parte dei committenti privati approfitterà dell’opportunità più come una generosa estensione del tradizionale bonus fiscale della ristrutturazione edilizia, spesso utilizzato anche per interventi di rinforzo locale, piuttosto che per una completa valutazione della sicurezza del fabbricato e per intraprendere un intervento di miglioramento sismico dell’intera unità strutturale.
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Ben venga ovviamente l’estensione della super detrazione fiscale anche a tipologie di rinforzi statici, anche se non sufficienti a intraprendere un miglioramento delle resistenze sismiche dell’intera unità strutturale: pertanto anche in questo caso non è previsto alcun obbligo di salto di classe sismica, e conseguente valutazione della risposta sismica globale.
In verità, tutto risulta coerente a quanto già previsto dal par. 8.4.1 delle NTC18, per il quale qualsiasi intervento di riparazione locale non è mai stato sottoposto a obbligo di verifica sismica complessiva del fabbricato.
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Sismabonus 110% senza valutazione del rischio sismico: un controsenso?
Tuttavia, se ripensiamo alle più alte aspirazioni con cui lo stesso legislatore aveva presentato il Sismabonus nel 2017, quale strumento fiscale per incentivare la messa in sicurezza degli edifici e nello stesso tempo intraprendere una valutazione complessiva dell’indice di rischio del patrimonio edilizio esistente sul territorio nazionale, soprattutto riguardo quest’ultimo obiettivo risulta ad oggi stridente l’incoerenza con cui, per semplificare e velocizzare l’accesso alla super detrazione fiscale 110%, di fatto si rimandi a metodi di verifica semplificati o addirittura si deroghi del tutto da tale incombenza.
In un contesto di agevolazione fiscale totale in cui anche i maggiori oneri progettuali rimarrebbero totalmente coperti dalla detrazione, se si desidera differenziare gli obiettivi del Sismabonus 110% rispetto ai più generici legati al tradizionale bonus fiscale della ristrutturazione edilizia 50%, si ritiene auspicabile che almeno la verifica sismica, e la relativa classificazione, rimanga una buona prassi di approccio metodologico, al di là delle deroghe di legge.
Per tutti gli interventi locali che di fatto rappresentano un vincolo per i cinematismi fuori dal piano, è comunque opportuno procedere almeno con le verifiche sismiche locali per l’analisi del rischio derivante dai suddetti cinematismi.
>> Valutazione del rischio sismico: quali passaggi seguire per il metodo semplificato?
È chiaro che per una semplice riparazione di una sola fessura non sia conveniente spingersi alla modellazione strutturale dell’intero fabbricato. Al contrario, se una somma di più interventi locali e di rifacimento (solai, copertura, riparazioni murarie varie) viene posta in opera simulatamente, si ritiene che una valutazione più approfondita della qualità muraria e delle resistenze, mediante anche prove diagnostiche, possa rappresentare il valore aggiunto che qualifica maggiormente l’applicazione del Sismabonus 110%, non visto più solo a breve termine come strumento di risparmio fiscale, ma più a lungo termine per estendere la valutazione del rischio e della conoscenza delle criticità del costruito esistente e perseguirne la necessaria messa in sicurezza per il futuro.
Se non è obbligatorio il passaggio di classe sismica, si auspica che diventi almeno una buona prassi estendere la valutazione sismica dell’intera struttura, soprattutto con le attuali opportunità di detrazioni fiscale che coprirebbero interamente le spese di diagnostica e analisi, quando l’intervento previsto risulti esteso in più parti del fabbricato.
Quante criticità strutturali sono emerse dopo aver eseguito interventi di ristrutturazione, senza aver indagato prima la struttura su cui si operava? A solo titolo di esempio, sicuramente non esaustivo, l’approccio metodologico di intervenire con rinforzi locali che si basano sul collegamento su tessiture murarie esistenti di cui non si è voluto investire tempo e risorse economiche per valutarne la qualità, rischia a volte, a seconda del contesto, di rendere inefficaci i medesimi interventi di riparazione in occasione del successivo violento evento sismico.
>> Asseverazioni Sismabonus e Super Sismabonus. Quali e quante ne occorrono?
A seguito del terremoto del Centro Italia del 2016, sono stati rilevati molti casi di inefficacia di ancoraggi inseriti, nei precedenti lavori di ricostruzione dopo il terremoto del 1997, all’interno di murature la cui bassa qualità era non idonea a garantire l’inghisaggio, che non ha potuto trattenere il crollo delle stesse murature (Fig. 2).
La qualità della tessitura muraria gioca un ruolo fondamentale anche per la corretta azione dei rinforzi locali: il tiro di una catena, per esempio, va confrontato con la resistenza reale e non solo tabellata della muratura. Svolgere una diagnostica sufficientemente approfondita potrebbe rassicurare maggiormente il progettista sulle future scelte tecniche, garantendo maggiore economicità (conoscere di più porta spesso a constatare che servono meno interventi per raggiungere il medesimo obiettivo di miglioramento sismico) e durabilità dei lavori.
A questo tema è legata anche la diffusa applicazione dei cappotti termici sulle facciate, sotto l’impulso delle analoghe agevolazioni fiscali Ecobonus 110%. Posare un cappotto esclude per sempre la possibilità di indagare strutturalmente le criticità della parete, vanificando la possibilità di eventuali e necessari interventi di rinforzo. Forse, prima di rendere termicamente più confortevole la propria abitazione, sarebbe più conveniente valutarne la sicurezza sismica?
>> Cappotto termico esterno: come è fatto e come avviene la posa
A seguito delle semplificazioni e delle deroghe, si ha l’impressione che sia stato ridimensionato l’obiettivo originario del Sismabonus: non più estendere la sensibilizzazione del rischio sismico verso il cittadino mediante l’analisi e la classificazione sismica per stimolare l’attivazione di cantieri ad hoc di miglioramento sismico, bensì realizzare il maggior numero di cantieri anche di ridotti interventi locali, senza dubbio utili al miglioramento della sicurezza statica e più facilmente gestibili senza interruzioni dell’abitabilità del fabbricato, col rischio tuttavia di non perseguire i medesimi obiettivi del tradizionale Sismabonus.
>Scarica il pdf prima raccolta quesiti Sismabonus Commissione CSLP<
>Scarica il pdf seconda raccolta quesiti Sismabonus Commissione CSLP<
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