Alberi, piantagioni, recinzioni e siepi a bordo strada, quali sono le distanze minime da rispettare previste dalla legge?
La maggior parte di noi concorderà con l’affermare che l’aggiunta di elementi verdi quali, ad esempio siepi a bordo strada, concorrono a migliorare l’aspetto, l’accoglienza e la privacy delle abitazioni.
Purtroppo, pur essendo elementi piacevoli da vedere e, in particolar modo in città, utili al benessere della salute, possono alcune volte risultare pericolosi o intralciare il normale svolgimento di alcune attività. In particolar modo questo accade quando ci si trova in presenza di recinzioni, piantagioni, vigne, arbusti, alberi o siepi a bordo strada.
Vediamo quindi in dettaglio quali sono le distanze minime previste dalla legge da rispettare, con anche un interessante caso tratto da Il Sole 24 Ore.
Siepi a bordo strada, quali sono le distanze previste dalla legge?
Come anticipato, noi tutti sappiamo che avere una delimitazione del perimetro dell’abitazione è fondamentale, sia per questioni di sicurezza che di privacy. Allo stesso modo è importante poter decidere autonomamente che tipo di delimitazione impiegare e quali piante tenere al suo interno.
A questo proposito, però, esistono delle limitazioni imposte dalla legge per garantire la sicurezza e il rispetto dei cittadini che si trovano a dover transitare (a piedi o con veicoli) nei pressi dell’abitazione.
Queste norme di riferimento sono divise principalmente in due categorie a seconda dei casi.
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Centro abitato
Per centro abitato, stando all’art. 3 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, si intende: “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché’ intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.
In questo caso le distanze da rispettare sono:
– 0.5 m per siepi, viti e arbusti di altezza non superiore a 2.5 metri;
– 1.5 m per alberi non ad alto fusto;
– 3 m per alberi ad alto fusto;
– Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente (art. n. 893 c.c.).
La distanza deve essere misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione o al luogo dove fu fatta la semina.
Le normative vigenti in questo caso sono:
– articolo n. 892 del Codice Civile;
– articolo n. 893 del Codice Civile;
– Circolare Ministeriale n.8321 dell’11/8/1966.
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Fuori dal centro abitato
In questo caso le norme vigenti sono quelle contenute negli articoli 26 e 27 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare le distanza deve essere:
– non inferiore a 1 metro per siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m sul terreno (lo stesso vale per recinzioni della stessa altezza realizzate con siepi morte, reti metalliche o filo spinato);
– non inferiore a 3 metri per siepi vive o piantagioni di altezza superiore a un metro, la stessa distanza si applica per recinzioni che superano il metro di altezza;
– non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di pianta a completamento del ciclo vegetativo, comunque non inferiore a 6 metri.
Per confine stradale s’intende il ciglio superiore della scarpata del fossato stradale verso la proprietà privata. In casi specifici, come ad esempio in prossimità di incroci, valgono norme del codice della strada che impongono il rispetto dell’angolo di visibilità.
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Siepi a bordo strada, il caso pratico
Come anticipato, andiamo ad analizzare un caso pratico riguardante siepi a bordo strada.
Nel quesito viene dichiarato che: in una intersezione tra due strade comunali, il lato destro di una delle due è delimitato da un muretto privato con la recinzione in ferro. Sulla recinzione è stata piantumata una lunga siepe che, togliendo visibilità a chi transita nell’intersezione, crea pericolo.
Le siepi private possono essere piantumate a ridosso del confine stradale, pur essendo nella proprietà privata, oppure devono mantenere una determinata distanza dal bordo della strada?
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In questo caso, come già ben precisato dalla risposta de Il Sole 24 Ore è necessario verificare il rispetto delle distanze elencate precedentemente. Se le suddette distanze non dovessero sussistere, la siepe, dovrà essere rimossa.
Un ulteriore precisazione che possiamo aggiungere arriva dall’articolo 29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, in cui viene detto che: i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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