Blog

18 Dicembre 2020

Sì al Superbonus per il singolo appartamento, anche se il condominio non fa lavori trainanti

Sì al Superbonus per i lavori trainati nel singolo appartamento se il condominio non può fare lavori trainanti perché è vincolato. E in questo caso il salto di due classi energetiche deve essere attestato per la sola unità immobiliare nella quale vengono effettuati gli interventi.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta 595 del 16 dicembre scorso.

>> Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento <<

Sì al Superbonus per il singolo appartamento, anche se il condominio non fa lavori trainanti

La domanda è venuta dal proprietario di due appartamenti all’interno di un condominio vincolato per i quali ha in programma la sostituzione degli infissi (>> leggi: Superbonus, delibere condominiali e sostituzione degli infissi dei condomini).

Il proprietario ritiene di poter usufruire del Superbonus a patto di poter certificare il salto di due classi energetiche per i suoi due appartamenti, senza la necessità di alcuna verifica del risultato a livello condominiale, dal momento che non possono essere realizzati interventi trainanti sulle parti comuni dell’edificio sul quale c’è un vincolo delle Belle Arti. Un’interpretazione sulla quale concorda l’Agenzia, alla luce di quanto espressamente indicato dalle norme.

Leggi anche: Cappotto termico condominio e asseverazione: a quali prezzi si fa riferimento?

Le norme di legge

Entrate ricorda infatti che il Superbonus, a norma di legge, spetta per gli interventi trainati e trainanti effettuati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Quindi, considerando il testo la risposta non può che essere positiva.

> Approfondisci: Lavori su facciate del condominio, occorre sempre il consenso per realizzarli?

Via libera senza verifiche sull’edificio

In sostanza, alla luce di queste disposizioni, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi che danno diritto all’Ecobonus e che in quanto tali rientrano, appunto, tra gli interventi trainati.

Unica condizione è che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche dell’unità immobiliare sul quale vengono realizzati, non essendo previsto in questo caso alcun coinvolgimento a livello condominiale.

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di Due Diligence immobiliari

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore

Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio italiano.
Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per…

Foto: iStock/skynesher

Fonte: EdilTecnico

News