Ok al Superbonus 110% per gli edifici collegati al teleriscaldamento.
La nuova misura, oggetto di un emendamento alla Legge di Bilancio 2022 approvato martedì 21 dicembre 2021 dalla commissione Bilancio del Senato, va a definire univocamente le condizioni per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e prevede che il fattore di conversione di energia primaria da prendere in considerazione in questi casi venga certificato da un soggetto terzo, con valenza biennale, sia quello del 19 luglio 2020, ovvero quella di entrata in vigore della legge 77/2020.
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Sul tema, il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, ha dichiarato: “la Commissione bilancio del Senato ha approvato una norma interpretativa che permetterà alle famiglie che utilizzano il teleriscaldamento di utilizzare il superbonus 110%, che fino ad oggi era dì fatto precluso per una questione di carattere burocratico connessa al valore del fattore di conversione di energia primaria…Su questo tema avevo presentato un emendamento, così come hanno fatto colleghi dì tutti i gruppi politici. Per tutelare gli investimenti avviati o in via di definizione nell’ambito del Super Ecobonus ed evitare discriminazioni nell’accesso ai benefici fiscali la norma approvata oggi definisce univocamente le condizioni per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, prevedendo che il fattore di conversione di energia primaria da prendere in considerazione nel caso venga certificato da un soggetto terzo, con valenza biennale, sia quello del 19 luglio 2020, ovvero quella di entrata in vigore della L. 77/2020”.
Ricordiamo che per gli immobili con il teleriscaldamento, al momento non è prevista l’applicazione degli interventi agevolati al 110.
L’emendamento è stato anche soprannominato «salva Brescia», in quanto la nuova misura salva decine di edifici siti nella città lombarda, rimasti in attesa di poter partire con i cantieri.
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Il gap dell’indice di conversione
Il “caso Brescia”, che si era creato, riguardava l’impossibilità di riconoscere l’agevolazione al 110 per gli edifici, allacciati al teleriscaldamento, che pur essendo in bassa classe energetica (si parla di G o F) risultavano in classe A3 o A4, applicando l’indice di conversione di 0,12.
Con teleriscaldamento si indica un sistema di riscaldamento che si è sviluppato in Italia a partire dagli anni Settanta, ma già in uso nei paesi del Nord Europa dall’inizio del novecento. Si tratta di un sistema a rete, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, destinato alla fornitura di energia termica (nella duplice valenza di “caldo” e “freddo”) di edifici appartenenti a soggetti diversi, ai fini di climatizzazione di ambienti e di produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario.
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Il calore può essere prodotto attraverso diversi sistemi quali:
- impianti di cogenerazione;
- impianti da fonti rinnovabili (energia solare, geotermica, biomasse, ecc.);
- recupero di calore di scarto industriale,
- e/o centrali a caldaia utilizzate sia come integrazione per i picchi di richiesta sia come riserva in caso di guasto.
Circa le funzionalità del sistema di teleriscaldamento, ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Ecco la prima Linea Guida Teleriscaldamento dall’Ordine Ingegneri Torino e da Iren < dove è possibile scaricare una utile guida pdf.
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