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16 Luglio 2021

Sì al Sismabonus acquisti 110 sugli acconti pagati entro il periodo agevolato

Sismabonus acquisti 110 acconti

È possibile usufruire del Sismabonus Acquisti 110% anche per gli acconti pagati in caso di preliminare di acquisto registrato prima del 1° luglio 2020. Tuttavia esistono delle specifiche condizioni che vedremo di seguito nel dettaglio.

La cosa importante da ricordare è che al momento la normativa sul Sismabonus viene assorbita da quella sul Superbonus, quindi l’aliquota della detrazione Superbonus Acquisto (solitamente variabile dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio) è stata elevata al 110%. Questa condizione resta però valida finché è in vigore il Superbonus 110.

Ma quindi quando scade il Superbonus?! Qui le date aggiornate!

Quindi, affinché l’acquirente (persona fisica e non impresa) di un’unità immobiliare possa beneficiare del Sismabonus Acquisti al 110% l’atto di acquisto relativo all’edificio demolito e ricostruito deve essere stipulato necessariamente entro il 30 giugno 2022, termine di validità del Superbonus.

L’agevolazione è valida per gli acquisti di case antisismiche facenti parte di edifici situati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519), demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita. Qui ne abbiamo parlato meglio >> Sismabonus Acquisto: cos’è, le aliquote e come funziona

Tornando alla questione Sismabonus acquisti 110 sugli acconti, vediamo nello specifico quali sono le condizioni necessarie affinché valga l’agevolazione, in caso di preliminare di acquisto registrato anche prima del 1° luglio 2020.

A seguire, viene analizzato un altro aspetto che riguarda la fine lavori e la validità del Sismabonus acquisti 110 nel caso di immobile facente parte di un complesso immobiliare.

Leggi anche: Ok Sismabonus 110% acquisto per immobili di categorie catastali escluse

Quando è applicabile il Sismabonus Acquisti 110 sugli acconti?

Affinché il Sismabonus acquisti 110 sia valido anche per gli acconti pagati con un compromesso registrato anche prima del 1° luglio 2020 è necessario che:

  • il pagamento avvenga tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Va però specificato che per quelli pagati prima di luglio 2020 si applicano le percentuali del 75-85%;
  • il compromesso è necessario che venga registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione;
  • si verifichi l’ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato;
  • l’atto di acquisto venga stipulato entro la fine del periodo agevolato.

Inoltre, non è necessario che gli acconti siano pagati con bonifico parlante.

Chiarimenti in merito sono contenuti nelle risposte (n. 190 del 17 marzo 2021, n. 70 del 2 febbraio 2021, n. 279 del 19 luglio 2019) e nelle Circolari delle Entrate (7/E/20187/E/2021)

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Ok Sismabonus Acquisti 110 per il singolo immobile di un complesso non ultimato

C’è un altro aspetto da considerare circa la validità del Sismabonus Acquisti 110 che riguarda la fine lavori nel caso di immobile facente parte di un complesso immobiliare.

Nell’interpello Entrate n. 191 del 18 marzo 2021, una società chiede se sia possibile usufruire della detrazione fiscale considerando come termine dei lavori quello relativo ad ogni singolo fabbricato e singolo permesso di costruire.

L’Agenzia, a proposito, risponde che l’agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente all’ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti delle previste attestazioni professionali.

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Così come accade per il bonus casa acquisti anche per il Sismabonus acquisti 110, la detrazione viene riconosciuta anche se l’atto notarile viene stipulato prima della fine dei lavori dell’intero fabbricato (risposta Entrate n. 70 del 2 febbraio 2021).

Difatti, nella circolare 7/E/2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato.

In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.

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Foto:iStock.com/Drazen Zigic

Fonte: EdilTecnico

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