La servitù di elettrodotto è normata sia dal codice civile che dal T.U. sulle acque e gli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, dove è stabilito l’obbligo, in capo ad ogni proprietario, di concedere il passaggio per i propri fondi alle condutture elettriche, aeree o sotterranee, a chi esegua tali opere o a chi ne abbia ottenuto l’autorizzazione dall’autorità competente.
Con la costituzione di servitù possono essere realizzate una serie di opere (previste dall’art. 121 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775), ed in particolare:
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- collocare ed usare condutture sotterranee o appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantarvi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;
- infiggere supporti e ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie, sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti;
- tagliare i rami di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
- sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.
Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni che devono essere rispettate nei confronti dei proprietari dei fondi e quali sono i criteri da seguire per la stima dell’indennità. L’articolo è estratto dal volume Estimo Legale di Massimo Moncelli, edito da Maggioli Editore.
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Il proprietario del fondo può diminuire l’uso della servitù?
L’impianto di condutture elettriche, e il successivo esercizio, deve essere eseguito in modo da rispettare le esigenze e l’estetica della viabilità arrecando il minor pregiudizio possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini ed all’importanza dell’impianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni, che sono o saranno stabilite, per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche. Sono escluse dalla servitù le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti.
Una volta costituita, il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderla più incomoda. Allo stesso tempo l’utente deve evitare qualsiasi comportamento che aggravi la servitù; tuttavia, salvo diverse pattuizioni in sede di costituzione, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, anche se tali opere obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo.
Questa disposizione è applicabile soltanto agli elettrodotti in bassa tensione, e non a quelli di portata superiore a 220.000 volt per i quali vige il divieto di movibilità. Su tale aspetto la Cassazione ha confermato (2) che “in base all’art. 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, l’amovibilità è regola generale e comune alle servitù di elettrodotto, potendo essere esclusa o da uno specifico patto in tal senso, o quando la servitù riguardi condutture con tensione pari o superiore a 220.000, o quando le particolari modalità strutturali dell’impianto installato ne rendano di fatto impossibile la modificazione o lo spostamento”.
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Si può richiedere lo spostamento della servitù?
Nel caso di richiesta di spostamento, il proprietario dovrà offrire all’esercente un altro luogo idoneo per l’esercizio della servitù. Lo spostamento può anche essere richiesto dall’utente, purché provi che il nuovo tracciato costituisca notevole vantaggio e non sia di danno per il fondo.
L’imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente; ne deriva che le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono a carico del proprietario di esso.
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Criteri per la stima dell’indennità
La servitù di elettrodotto viene costituita previa determinazione dell’indennità da corrispondere prima che siano intrapresi i lavori. Ai fini della stima l’art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 stabiliva che al proprietario del fondo servente fosse dovuta una indennità determinata tenendo conto della diminuzione di valore che, per effetto della servitù, subiscono il suolo e il fabbricato in tutto o in parte, considerando l’aggravio causato dalla servitù nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto; il tutto avuto riguardo per lo stato in cui si trovi il fondo all’atto dell’occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca.
La norma prevede comunque una misura limite, al di sotto della quale non si possa scendere, come da seguente schema:
- per l’area su cui si proiettano i conduttori, un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture;
- per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale;
- danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.
Soggiace alle modalità di stima per l’elettrodotto anche la servitù da rete telefonica.
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Foto:iStock.com/RuudMorijn