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12 Marzo 2021

SCIA approvata, ok al Superbonus anche senza congruità spese

Altro ennesimo chiarimento di Entrate, che questa volta si pronuncia sul caso in cui manchi il requisito della congruità delle spese in una SCIA già approvata e presentata prima della modifica normativa. Vale comunque il Superbonus?

La risposta che contiene il verdetto è la numero 168 del 10 marzo 2021. Analizziamo la questione in dettaglio.

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SCIA approvata, ok al Superbonus anche senza congruità spese

Il caso vede un contribuente che lo scorso 29 aprile 2020, ha presentato una SCIA per un intervento di ristrutturazione statica antisismica di due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che a fine lavori saranno destinate all’uso abitativo. Contestualmente, l’istante ha presentato l’allegato B prescritto dal decreto ministeriale n. 58 del 2017 per decretare il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico.

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La richiesta dell’istante è se, per poter fruire del Superbonus, dovrà procedere con l’integrazione del sopra citato modello B, dato che il decreto 329 del 2020 (successivo alla data di ottenimento dell’autorizzazione) ha aggiornato le modalità per l’attestazione della riduzione del rischio sismico, in cui compare ora il requisito della congruità delle spese.

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La risposta di Entrate

Entrate specifica che in questo caso la fruizione del Superbonus non viene pregiudicata, in quanto il contribuente ha presentato (in maniera corretta) una Scia per un intervento di ristrutturazione antisismica di due immobili da destinare all’uso abitativo e solo successivamente il decreto ministeriale n. 329/2020 ha aggiornato il modello B e le modalità per l’attestazione del rischio sismico.

Di fatto, l’Agenzia afferma che l’attestazione della congruità delle spese risponda a una mera semplificazione degli adempimenti. Ne consegue che l’istante potrà godere in ogni caso del Superbonus.

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Modello B e asseverazioni

Sul modello B per il Superbonus 110% e la relativa opzione per la cessione o per lo sconto si osserva che «per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati». (Decreto requisiti 6 agosto 2020).

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Il successivo comma 13-bis dello stesso decreto prevede che l’asseverazione «è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione». 

A seguito di questa introduzione, è stato aggiornato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58.

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Fonte: EdilTecnico

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