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18 Marzo 2022

Scadenza Comunicazione Superbonus condominio prorogata al 7 aprile, le cose da sapere

Comunicazione Superbonus condominio

Tre settimane in più di tempo per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sugli interventi di manutenzione condominiali che danno diritto ai bonus fiscali. E’ slittato infatti dal 16 marzo al 7 aprile 2022 il termine per l’invio della comunicazione che consentirà ai condomini la detrazione delle spese del 2021.

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A stabilirlo il provvedimento del 16 marzo 2022 firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dovuto anche alle modifiche apportate al software di comunicazione per tener conto in particolare delle novità in materia di Superbonus.

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Le scelte dei singoli

Per poter effettuare la comunicazione è necessario che l’amministratore raccolga le indicazioni dei condomini in relazione alle scelte personali riferite all’utilizzo della detrazione del 110% e alle eventuali cessioni del credito per le altre agevolazioni. Infatti, come ribadito dalle Entrate, ciascun condomino può cedere l’intera detrazione calcolata:

  • sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile,
  • sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Quindi nel caso in cui non si ottenga lo sconto in fattura, l’amministratore dovrà tener conto di quanto indicato dai singoli proprietari al momento dell’invio della comunicazione all’Anagrafe tributaria.

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In caso di condomini morosi

Se invece le spese sono state pagate in tutto o in parte non dovranno essere comunicati i dati dei condomini morosi che non hanno pagato.

Come sottolineato infatti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30 del 22 dicembre 2020, presupposto per la cessione del credito è il pagamento della propria quota per i lavori condominiali, per cui l’amministratore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso.

Nel caso di condomino moroso, pertanto, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.

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Il software 2022

Per le spese del 2021 il nuovo software è stato aggiornato con le novità in materia di Superbonus. È stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110% con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

Introdotto poi un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

È stato quindi ribadito che devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto.

Le sanzioni

L’invio della comunicazione costituisce una condizione necessaria per consentire ai condomini di beneficiare delle detrazioni fiscali. Per questo sono previste pesanti sanzioni per gli amministratori che non effettuano la comunicazione, ma anche la possibilità di ravvedimento. Le norme introdotte dal d.lgs. 175/2014 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” prevedono infatti:

  • 100 euro di sanzione per ogni comunicazione in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati, con un massimo di 50.000 euro;
  • sanzione ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza;
  • nessuna sanzione in caso di trasmissione di un’errata comunicazione corretta nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine.

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Foto:iStock.com/Suwaree Tangbovornpichet

Fonte: EdilTecnico

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