Aggiornamento del 22 novembre 2024: Primo via libera dalla Camera per il ddl Salva Milano. Via libera alle norme di interpretazione autentica delle disposizioni in materia edilizia ed urbanistiche, così da consentire la ripresa dei lavori nei cantieri bloccati.
Il disegno di legge 1987 “Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana” stabilisce infatti che che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria in caso di creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dalla legge 1150/1942 , in caso di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati; sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati; interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall’amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restando l’osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria.
Grazie a queste norme l’attività edilizia bloccata potrà riprendere una volta approvato anche dal Senato. Un sì di fatto scontato dato che a favore del disegno di legge ha votato anche gran parte dell’opposizione.
Ddl Salva Milano: sanatoria condizionata per i cantieri bloccati a Milano e sei mesi di tempo per risolvere in maniera organica le problematiche ancora aperte per le difficoltà di interpretazione delle norme edilizie ed urbanistiche sui limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell’ambito del territorio comunale.
Questo l’obbiettivo del disegno di legge 1987 “Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana” presentato da quattro deputati della maggioranza: Aldo Mattia (FdI), Gianpiero Zinzi (Lega), Piergiorgio Cortelazzo (FI), Martina Semenzato (Noi Moderati), che prosegue il suo iter (inizialmente avrebbe dovuto essere parte del Salva-Casa, ma poi gli emendamenti sono stati ritirati) .
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Il Decreto Salva Casa
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Salva Milano: nuove costruzioni e piani di lottizzazione
La proposta di legge cosiddetta Salva Milano punta risolvere il contrasto circa la corretta interpretazione dell’articolo 41-quinquies, sesto comma, della Legge urbanistica (L. 1150/1942) che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell’ambito del territorio comunale e che è alla base di una diatriba che ha portato al sequestro di alcuni cantieri a Milano.
La questione vede infatti contrapposti due orientamenti, uno restrittivo – più datato – che implica il divieto di realizzazione di interventi eccedenti i citati limiti indicati in assenza del piano attuativo esteso all’intera zona, anche nelle ipotesi di ricostruzione di fabbricati da eseguire in zone già urbanizzate (Consiglio di Stato, sentenza n. 369/1977), e un orientamento più recente, che interpreta la disposizione nel senso di prevedere l’approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione solo in presenza di aree non urbanizzate, che quindi richiedono una pianificazione attuativa finalizzata a un loro armonico e ordinato sviluppo (da ultimo, Consiglio di Stato n. 7799/2003, in continuità con la circolare del Ministero per i lavori pubblici 1501/1969).
Il blocco dei cantieri milanesi è stato deciso dalla magistratura amministrativa anche a fronte del fatto che gli interventi di ricostruzione, anche con ampliamenti, venivano realizzati sulla base di una semplice SCIA, senza prevedere anche la realizzazione di interventi di urbanizzazione a servizio delle nuove unità immobiliari.
Riordino complessivo della materia entro 6 mesi
Il ddl si propone quindi di risolvere il contrasto considerando conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto di determinate condizioni, gli interventi realizzati o assentiti, fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore, anche in mancanza di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata.
Per questo viene dato un termine di sei mesi a Governo, Regioni ed Enti locali per individuare, previa intesa in sede di Conferenza unificata:
– i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata;
– la tipologia di interventi qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).
La revisione delle norme dovrà tener conto dell’esigenza di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e di favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
Salva Milano: sanatoria condizionata per sbloccare i cantieri
Per garantire lo sblocco dei cantieri sotto sequestro, il disegno di legge prevede poi in dettaglio che gli interventi realizzati o assentiti fino all’entrata in vigore del futuro Testo Unico dell’Edilizia o delle Costruzioni (ancora in fase di scrittura), anche se non preceduti dall’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, esclusi quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o la riduzione in pristino, siano considerati conformi alla normativa urbanistica nei seguenti casi:
- edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati;
- sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;
- interventi su edifici esistenti in ambiti con una struttura urbana definita e urbanizzata che comportino altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge urbanistica, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.
Salva Milano: obbligatorio il rispetto dei parametri urbanistici
La conformità alla disciplina urbanistica è, in ogni caso, soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:
a) verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della
legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
b) rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati,
derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
Chiarito anche che gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione realizzati o assentiti a
decorrere dal 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013), rientrano nella
definizione di ristrutturazione edilizia:
- anche se portano alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi
- che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari;
- purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali;
- ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici nei casi previsti dalla legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
La parola passa ora al Parlamento.
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Il regime delle distanze in edilizia
Questa nuova (e ottava) edizione conferma e mantiene l’impianto e l’impostazione operativa che ne hanno decretato il grande successo presso i lettori e si caratterizza rispetto alle precedenti versioni per un notevole arricchimento giurisprudenziale e per gli approfondimenti su temi sempre più rilevanti che, inevitabilmente, incidono in maniera significativa sul regime delle distanze (si pensi alla materia delle tolleranze, delle altezze, del Regolamento Edilizio Tipo ecc.). Grande attenzione è stata posta per l’analisi e l’interpretazione delle numerose e importanti novità normative recentemente introdotte nel nostro ordinamento, specie con i “Decreti Semplificazione” ed in particolare con il decreto n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020. Anche in conseguenza di ciò si è reso necessario provvedere ad una revisione sistematica del capitolo relativo alle deroghe in materia di distanze. L’eterogeneità degli argomenti non ha impedito di mantenere un fil rouge che li collega tutti sotto l’egida dell’edilizia e del diritto che la regolamenta, per fornire al tecnico e al giurista uno strumento di consultazione agile, completo ed esauriente per tutti gli aspetti relativi al regime delle distanze nelle costruzioni. Romolo Balasso
Architetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web.
Pierfrancesco Zen
Avvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.
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