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13 Settembre 2024

Salva-Casa e nuova procedura di verifica strutturale, come va redatto il progetto: ipotesi e punti da chiarire

Il Decreto Salva-Casa D.L. 69/2024 convertito con L. 105/2024, tra le tante novità di cui si sta discutendo in questi giorni, va ad introdurre una innovativa procedura di verifica strutturale, sostanzialmente inedita nella normativa italiana, pensata per andare nell’ottica di garantire la pubblica incolumità ma che finisce con il creare dei problemi pratici ed interpretativi non secondari con riguardo alla verifica della legittimità edilizia.

In particolare, il decreto aggiunge all’articolo 34 bis del TUE un nuovo comma, il 3 bis, che disciplina in dettaglio le procedure da eseguire in ambito di verifica strutturale. In sede di conversione in legge il comma 3 bis è stato confermato ma con modifiche, in parte anche sostanziali. Importante notare fin da subito che il comma 3 bis dell’art. 34 bis è espressamente evocato anche dall’art. 36 bis, dunque si tratta di un procedimento che va posto in essere sia quando si esegue la sola attestazione delle tolleranze, sia quando occorre procedere ad un accertamento di conformità.

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Il Decreto Salva Casa

Quest’opera è uno strumento essenziale per professionisti tecnici e operatori della pubblica amministrazione, curato dall’esperto Mario Di Nicola. Il manuale analizzale recenti normative, offrendo una panoramica completa delle disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica introdotte dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 di conversione del c.d. Decreto Salva Casa (d.l. n. 69/2024).Con un’organizzazione logica e funzionale, il volume affronta tematiche cruciali della sanatoria edilizia: dalla regolarizzazione delle difformità alla conformità edilizia necessaria per contratti, vendite e accesso agli incentivi.Dettaglia le procedure amministrative, evidenziando ruoli e responsabilità dei vari attori coinvolti e offrendo indicazioni operative chiare e sequenziali.Pensato per facilitare la consultazione, il manuale utilizza parole chiave e formattazioni che stimolano la memoria visiva, fornendo anche un prezioso formulario per le richieste e i provvedimenti di rilascio o diniego.Una guida indispensabile per garantire l’osservanza delle norme tecniche di sicurezza, igiene ed efficienza energetica, rivolta a tecnici, progettisti e operatori della pubblica amministrazione.Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia. Per Maggioli Editore ha pubblicato oltre 70 volumi, tra nuove edizioni ed edizioni di aggiornamento.

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Il nuovo comma 3 bis dell’art. 34 bis

In particolare, il nuovo comma in estrema sintesi indica che negli edifici posti nelle zone sismiche, con eccezione degli edifici posti nelle zone a bassa sismicità*, per ogni attestazione di sussistenza delle tolleranze costruttive, anche per opere prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, è necessario depositare presso il Genio Civile un progetto per l’acquisizione dell’autorizzazione sismica.

Questo progetto deve verificare che le strutture dell’edificio rispettino i requisiti progettuali strutturali riferiti all’epoca di realizzazione del fabbricato o degli interventi eseguiti successivamente. La cosa importante da sottolineare è che tale incombenza va onorata comunque, anche laddove si debbano attestare tolleranze che non hanno interessato le strutture, il che significa che deve da oggi essere considerato un adempimento fisso obbligatorio per ogni attestazione di tolleranza o per ogni istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art 36 bis.

Come va redatto il progetto richiesto: ipotesi

L’art. 3 bis contiene una serie di indicazioni attorno alle quali è possibile sviluppare una ipotesi di come vada redatto il progetto richiesto dalla norma. Sul punto si forniscono i seguenti elementi chiave:

  • di base, si tratta comunque di una attestazione e non di un progetto vero e proprio. L’ufficio del Genio Civile in caso di tolleranze costruttive non dovrebbe quindi inviare gli atti in Procura per l’ipotesi di reato di mancata denuncia; tuttavia, ciò potrebbe avvenire nel caso in cui la procedura è posta in essere nell’ambito di una sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis soprattutto laddove le difformità afferiscono anche le strutture (pilastri spostati; diversa tessitura solai; diversa profilazione della sagoma esterna): sarebbe importante chiarire questo aspetto perché spesso le sanatorie strutturali non vengono intraprese dalla committenza proprio per le lungaggini ed i rischi connessi ad un esposto per ipotesi di reato, anche se molto spesso chi presenta l’istanza non è l’autore materiale dell’eventuale abuso;
  • dato il tenore della norma, si tratta comunque di dover eseguire un progetto, almeno abbozzato, in quanto occorre verificare che le strutture nel loro stato attuale rilevato rispettino le norme di progettazione sismica riferite al momento dell’esecuzione dell’abuso (se successivo alla costruzione) ovvero a quello della costruzione (se la difformità è risalente alla originaria costruzione). Il progettista quindi deve in ogni caso seguire una regola tecnica e deve cercare di comprendere, per quanto possibile e sotto la propria responsabilità, la struttura interna degli elementi per poterli correttamente verificare (applicando ove è logico anche il criterio dell’approssimazione o della sottostima delle resistenze);
  • l’attestazione deve rispettare i contenuti minimi del progetto previsti dall’art. 93 comma 3 DPR 380/01: dunque, facendo riferimento al chiaro dettame normativo, occorre produrre un progetto “esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni” e deve essere allegata una “relazione tecnica” nonché contenere gli elaborati previsti dalla norma tecnica applicabile. Sui contenuti del progetto e della relazione tecnica, si ritiene che il progettista debba operare in scienza e coscienza ma è evidente che deve trattarsi della ricostruzione grafica esaustiva delle strutture dell’edificio, almeno per quanto rilevabile anche eseguendo dei saggi, probabilmente necessari in quasi tutti i contesti. La vera differenza applicativa è negli “altri elaborati previsti dalle norme tecniche” in quanto dato che la legge dispone che le verifiche devono essere fatte con riguardo alla norma tecnica vigente al momento dell’esecuzione dell’opera difforme, occorre verificare volta per volta quale era il contenuto minimo degli elaborati previsto dalle varie norme. Inoltre, non va dimenticato che l’art. 93 comma 3 fa prima di ogni altra cosa riferimento agli elaborati previsti dall’ufficio tecnico regionale, quindi l’applicazione concreta di queste disposizioni può anche variare da regione a regione;
  • a valle del deposito dell’attestazione, l’ufficio procede al rilascio dell’autorizzazione sismica, ma il tecnico stesso può, una volta maturati i termini in assenza di comunicazioni di contrasto o di richieste di integrazione, dichiararne l’avvenuto decorso;
  • appare chiaro che l’attestazione di cui al comma 3 bis debba essere resa da professionisti che hanno non solo la competenza professionale ma anche la conoscenza specifica idonea a poter gestire quelli che sono dei veri e propri progetti strutturali da realizzare ex-post: appare dunque chiaro che anche solo la semplice attestazione di tolleranze costruttive da oggi in poi è appannaggio di professionisti dotati di spiccata multidisciplinarietà oppure di team di professionisti appositamente formati ciascuno per il proprio ambito di competenza.

Punti da chiarire

Benché non espressamente previsto dalla norma, vista l’estrema delicatezza del contesto, sarebbe utile l’emanazione almeno di una circolare di armonizzazione emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al fine di evitare che ciascun ufficio del Genio Civile interpreti in modo troppo personalizzato delle norme che, tutto sommato, appaiono chiare ma con delle sfumature interpretative che è opportuno mitigare fin da subito.

Soprattutto, appare evidente che la formulazione dell’art. 3 bis ha di fatto resuscitato la validità di tutte le norme tecniche sulle costruzioni emanate nel passato: sarebbe opportuno da parte del Ministero l’emanazione di un fascicolo in cui vengano pubblicate le norme storiche, con dei riferimenti temporali chiari ed una sintesi degli adempimenti e delle modalità di calcolo. Probabilmente, anche i software di progettazione strutturale dovranno adeguarsi offrendo la possibilità di eseguire verifiche a ritroso nel tempo.

Appare infine di non secondaria importanza stabilire se oltre alle norme tecniche riferite all’epoca di realizzazione delle opere, il riferimento all’epoca di realizzazione si debba estendere anche alla classificazione sismica. Naturalmente, così come le norme tecniche si sono evolute nel tempo, così pure hanno fatto le zone classificate sismiche, tanto è che ad oggi l’Italia ha una estensione di zone a rischio sismico molto più ampia delle prime classificazioni risalenti ai primi decenni del novecento. Da ciò ne deriva che per opere eseguite nel passato, effettivamente può verificarsi il caso che all’epoca di realizzazione delle opere la zona non era classificata a rischio sismico, mentre lo è ad oggi: a questo punto, occorrerà seguire la disciplina delle opere non soggette a zona sismica o no? A parere di chi scrive, occorre fare una differenziazione:

  • al fine di stabilire se sia dovuto o meno l’adempimento di cui al comma 3-bis, si deve fare riferimento alla classificazione sismica vigente al momento di presentazione dell’istanza, in quanto è intento del legislatore applicare una specifica vigilanza sulle zone che ad oggi sono sismiche;
  • al fine di valutare la norma tecnica applicabile, occorre fare riferimento alla classificazione sismica vigente all’epoca di realizzazione delle opere, in quanto altrimenti sarebbe impossibile poter verificare la struttura di un edificio e verrebbe meno il senso della norma che intende accertare se le opere strutturali furono eseguite nel rispetto delle norme vigenti al momento della loro esecuzione.

Purtroppo la norma non è sufficientemente chiara per poter indicare con certezza che quella che precede sia l’interpretazione corretta: quella sopra riportata appare una valutazione di buon senso ma non si tratta di una indicazione procedurale ufficiale.

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Fonte: EdilTecnico

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