Soprattutto nel periodo estivo, il conflitto tra collettività condominiali e Comune può inasprirsi. In particolare il motivo scatenante delle liti è la gestione del rumore proveniente dagli esercizi commerciali e dal comportamento abnorme degli avventori e di coloro che, in genere, popolano le strade della movida notturna.
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Come ci si deve muovere in questi casi? Il Comune è tenuto a intervenire? Che tutele hanno i condomini?
Rumore, verifiche e provvedimenti dell’Autorità Comunale
A seguito di esposti, lamentele, proteste dei condomini disturbati dalla “mala movida”, la Pubblica amministrazione è tenuta ad intervenire, nel senso che, eseguite le verifiche del caso, ove accerti l’effettiva sussistenza del problema, deve assumere i provvedimenti che, pur nella sua discrezionalità, devono rivelarsi idonei a contrastare il fenomeno.
Ad esempio si può trattare di: rimozione di tavolini, piani d’appoggio, anche se collocati in area privata, in quanto diretti a favorire il consumo delle bevande o lo stazionamento esterno della clientela; divieto di vendita per asporto e di somministrazione di alcolici; adozione di ogni accorgimento e precauzione utili affinché la permanenza all’esterno della clientela sia limitata al solo tempo necessario per l’allontanamento, e i toni di voce degli avventori siano, in tale fase, moderati, mediante l’impiego di personale interno, steward, ecc.; apposizione di idonea cartellonistica sul rispetto della quiete pubblica; cessazione dell’attività e sgombero del locale anticipati, ecc.
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La soluzione migliore sarebbe quella di dotarsi di uno specifico regolamento comunale di disciplina del fenomeno della “movida”, quale presupposto necessario per l’adozione di provvedimenti restrittivi a carattere duraturo o permanente.
In ogni caso, si deve tenere conto dell’art. 9 della legge 1995 n. 447, secondo cui, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Il Tar Lombardia – Milano, con la sentenza n. 2035 pubblicata il 21 settembre 2022, ha stabilito che è legittima l’ordinanza con cui il sindaco vieta la movida nelle ore notturne. La sentenza ha precisato come l’ordinanza impugnata sia intervenuta chirurgicamente a limitare la movida solamente nei luoghi in cui l’inquinamento acustico era stato rilevato, in modo oggettivo, dall’Arpa.
Rumore movida, il ricorso alla giustizia amministrativa
A fronte della puntuale richiesta dei condomini di impedire intollerabili immissioni, quindi, il Comune dovrebbe sollecitare l’Arpa ad effettuare i riscontri tecnici necessari per l’accertamento dell’intensità delle immissioni sonore, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti: in caso contrario i condomini posso rivolgersi al Tar, impugnando il silenzio dell’amministrazione comunale a fronte dell’istanza di adozione di ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare la situazione di intollerabile inquinamento acustico, con conseguente possibilità di ottenere dai giudici amministrativi un ordine all’amministrazione di provvedere.
Naturalmente poi è possibile ricorrere ancora al Tar se il provvedimento adottato dall’Autorità Comunale non soddisfa le richieste del condominio e non ottempera all’ordine dei giudici amministrativi di adottare i provvedimenti necessari per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti. Si consideri, poi, che il Sindaco può coordinare (sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione) gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Al contrario, però, la disciplina degli orari e dei limiti d’impatto acustico massimo delle manifestazioni sonore di carattere temporaneo può essere solo oggetto di veri e propri regolamenti che possono essere deliberati solo dal consiglio comunale (il sindaco può derogare alle competenze del consiglio solo in caso di urgenza).
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Rumore movida, la tutela del giudice ordinario
L’inosservanza da parte dell’ente territoriale delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal condomino anche davanti al giudice ordinario (con domanda formulata ex art. 844 c.c.), non solo per conseguire la condanna del Comune al risarcimento dei danni, ma anche perottenerne la condanna ad un facere: in altre parole, le richieste dei condomini non investono scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere (Trib. Como 18 marzo 2019, n. 312).
Certo, nel caso i disturbati optassero per l’azione contro il Comune in sede civilistica, dovranno aver cura – per sottrarsi all’eccezione di difetto di giurisdizione – di dedurre unicamente la violazione dei diritti soggettivi (salute, proprietà, qualità della vita) senza mettere in discussione atti emessi dalla Pubblica amministrazione e senza entrare nel merito dei provvedimenti da assumere.
In ogni caso, il giudice ordinario, per realizzare il contenimento della rumorosità di un ambiente circoscritto, può ordinare l’adozione di tutte le misure adeguate, condannando l’ente territoriale ad un positivo “facere”, come la chiusura degli esercizi commerciali che non rispettano le prescrizioni, l’eliminazione dei dehors, la drastica riduzione degli orari di chiusura, ecc. I condomini disturbati potranno far valere anche il diritto al risarcimento dei danni patiti dovuto alla colpa (omissiva) dell’Ente pubblico che non è intervenuto a far cessare le immissioni illecite.
Tuttavia, il giudice non può adottare provvedimenti quando si tratta di agire sulla vita notturna del vasto quartiere di una metropoli: in altre parole, non può decidere l’assetto di un intero territorio, con effetti su tutta la città. In tal caso, allora, alla responsabilità del Comune consegue, quindi, il solo risarcimento dei danni (Trib. Torino, 15 marzo 2021, n. 1261).
Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista
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L’inquinamento acustico
Secondo solo a quello atmosferico, l’inquinamento acustico è uno dei principali problemi ambientali a cui l’Italia (e gran parte del resto d’Europa) è esposta, come rileva il recente rapporto dell’A.E.A. – Agenzia Europea dell’Ambiente dal titolo “Environmental noise in Europe – 2020”.
Di qui l’urgenza di implementare le best practice adottate da città e regioni europee che hanno proficuamente realizzato una serie di misure per affrontare le problematiche legate al rumore.
Altrettanto importante è anche la necessità di delineare un efficace sistema di prevenzione e governance dell’inquinamento acustico e di tutela giudiziale (in ambito amministrativo, civile e penale).
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Marco Casellato
Avvocato del Foro di Rovigo e Dottore di ricerca in Diritto penale. Membro della Camera penale rodigina ed autore di diverse pubblicazioni su riviste specializzate di Diritto penale e processuale penale.
Matteo Ceruti
Avvocato del Foro di Rovigo, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto, membro del Comitato editoriale della Rivista giuridica dell’ambiente e della Redazione della RGA online. Autore di diversi articoli e pubblicazioni in materia di Diritto amministrativo e dell’ambiente.
Vincenzo Pellegrini
Avvocato del Foro di Treviso, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto, già Professore a contratto di Legislazione ambientale e Diritto comunitario dell’ambiente.
Pierfrancesco Zen
Avvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.
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