Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2023 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 10 gennaio 2024 nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale “lavoro.gov.it” ha confermato per l’anno 2023 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta a suo tempo dall’articolo 29 del Decreto – legge 23 giugno 1995 numero 244, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 numero 341.
Grazie alla Circolare del 17 gennaio 2024 numero 13 l’Inps ha fornito le indicazioni operative necessarie per il godimento della riduzione in parola.
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Analizziamo la novità in dettaglio.
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Per quali periodi spetta la riduzione contributiva?
L’agevolazione prevista a beneficio delle imprese edili opera per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023.
Quali datori di lavoro hanno diritto alla misura?
La misura in argomento spetta ai datori di lavoro classificati nel:
- settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
nonché caratterizzati dai codici ATECO2007 da 412000 a 439909.
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A quanto ammonta la riduzione contributiva?
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. La riduzione si applica ai soli operai occupati per 40 ore settimanali. Di conseguenza, sono esclusi i lavoratori a tempo parziale.
A tal proposito l’Inps ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione dev’essere ridotta in forza “delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. La base di calcolo dev’essere altresì determinata “al netto delle misure compensative eventualmente spettanti” (Circolare Inps).
Da ultimo, l’agevolazione non opera con riguardo al contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della Legge numero 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
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Condizioni necessarie per accedere allo sgravio
La legittima fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% è subordinata a:
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006 numero 296, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- osservanza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, Decreto – legge 9 ottobre 1989, numero 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, numero 389, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
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Esclusioni
Relativamente all’anno 2023, l’Inps precisa che la riduzione contributiva non spetta per tutti quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni. Si pensi, ad esempio, all’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, di cui all’articolo 1, comma 100, Legge 27 dicembre 2017 numero 205.
Da ultimo, conformemente a quanto già chiarito con la Circolare Inps del 30 ottobre 1995 numero 269, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tal caso l’esclusione opera con riguardo ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
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Come accedere alla riduzione contributiva?
I datori di lavoro possono ottenere la riduzione contributiva per l’anno 2023, trasmettendo apposita istanza in via telematica attraverso il modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul portale “inps.it”, sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dell’Istituto e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione positiva delle istanze, al fine di permettere il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024.
L’esito dell’istruttoria sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui “dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite” (Circolare Inps).
Esposizione in UniEmens
I datori di lavoro ammessi alla fruizione dello sgravio sono tenuti ad esporre lo stesso nel flusso UniEmens da trasmettere all’Inps (in via telematica) entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della comunicazione stessa.
Le modalità di compilazione dell’UniEmens con riguardo alla riduzione contributiva sono riportate nella Circolare Inps numero 13/2024, paragrafo 4.
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