Il nuovo decreto Requisiti tecnici (pubblicato in GU n. 246 il 5 ottobre 2020) è costituito da 12 articoli e 9 allegati, e costituisce la guida fondamentale per gli interventi di efficienza energetica che beneficiano del Superbonus 110%, ma anche dell’Ecobonus “ordinario” (di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013) e del Bonus facciate.
Le disposizioni descritte dal decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto), mentre per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007. La data di inizio lavori può essere comprovata, se prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005.
Cosa serve per iniziare? Partiamo da un riferimento essenziale: i 9 allegati. A cosa servono? Eccoli uno per uno, scaricabili in pdf.
Requisiti tecnici Superbonus: mappa degli allegati che servono
Novità del decreto è quella di introdurre i massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, che non riguardano più la sola spesa complessiva, ma anche la spesa unitaria al metro quadrato (o al kilowatt termico/elettrico) delle opere.
Cosa stabilisce il decreto
Il provvedimento, in particolare, stabilisce che per gli interventi ammessi al Superbonus 110% nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte di un tecnico abilito:
– i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
– nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I.
Quando basta la dichiarazione del fornitore o installatore?
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio come avviene per gli interventi di mera sostituzione degli infissi o della caldaia), invece, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto (i costi esposti sono al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie).
Cosa fare per ottenere la detrazione
Il nuovo decreto definisce anche gli adempimenti necessari per beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica. Tra i diversi adempimenti richiesti si segnalano:
– depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente. La relazione tecnica è comunque obbligatoria per beneficiare del superbonus 110%;
– l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
– se la spesa è sostenuta da una persona fisica e nel caso in cui non si opti per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo: effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato, dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;
– conservare le fatture e le ricevute dei bonifici;
– trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– per il superbonus 110%: trasmettere all’ENEA l’asseverazione dei tecnici attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Altra novità fondamentale del nuovo decreto sono i nuovi valori di trasmittanza termica massima (distinti in 6 zone climatiche, dalla A alla F) per accedere alle detrazioni fiscali, indicati nell’Allegato E, molto più stringenti rispetto ai limiti finora in vigore.
Mappa Allegati – decreto Requisiti
Definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.
Riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi all’ecobonus “ordinario” (al 50-65-70-75-80-85%), al bonus facciate e al superbonus 110%, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o la spesa massima ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
Definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
Definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
Definisce i nuovi valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
Definisce i requisiti che gli impianti e gli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso alle detrazioni. In particolare, stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
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