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26 Luglio 2021

Recinzione con rete metallica senza opere murarie, serve il permesso di costruire?

recinzione rete metallica permesso

Rieccoci al consueto appuntamento settimanale con la rassegna di sentenze in materia di edilizia e urbanistica. Il tema di apertura riguarda i permessi necessari per realizzare una recinzione con rete metallica, paletti in ferro e senza opere murarie (recentemente avevamo visto anche il caso della recinzione e palificata in cemento, e in precedenza quello della recinzione con muretto).

Oltre a questo tema, in rassegna esaminiamo altri interessanti argomenti, tra cui:

  • Prescrizioni al permesso di costruire e condizioni per la legittimità
  • Permesso di costruire subordinato all’esecuzione di ulteriori opere, è ammissibile?
  • Accesso pratiche edilizie del confinante, è consentito?
  • Interventi di sistemazione di un’area agricola post-alluvione, è attività edilizia libera?

Riportiamo in dettaglio le sentenze, e segnaliamo che per chi si occupa di permessi di costruire, SCIA, sanatorie paesaggistiche, condoni edilizi e ambientali, potrebbe essere utile il volume Come sanare gli abusi edilizi di Nicola D’Angelo (Maggioli Editore), con casi concreti, formulario, giurisprudenza, tabelle e schemi esemplificativi.

Recinzione con rete metallica e paletti senza opere murarie, permesso di costruire o no

TAR Liguria, sez. I, sent. 14 luglio 2021, n. 663

Non serve il permesso di costruire per una recinzione con rete metallica sorretta da 64 paletti in ferro, con altezza pari a 2 ml. e senza muretto di sostegno

La pacifica giurisprudenza è orientata nel ritenere che la realizzazione di una recinzione non richieda un titolo edilizio costitutivo laddove si tratti di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. TAR Torino, sez. II , 30/09/2019 , n. 1013; Consiglio di Stato , sez. VI , 29/11/2019 , n. 8178).

In forza di tale presupposto, si ritiene non necessario il permesso di costruire allorché l’intervento consista in una mera apposizione di rete metallica sorretta da 64 paletti in ferro, con altezza pari a 2 ml. e, in generale, senza muretto di sostegno (cfr. da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 13/01/2021, n. 28; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. II, 20/03/2020, n. 1997, T.A.R. Basilicata, sez. I, 09/03/2020, n. 192 ed altre).

Prescrizioni al permesso di costruire, condizioni per la legittimità

TAR Liguria, sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 676

Legittimo il permesso di costruire contenente specifiche prescrizioni a tutela di interessi pubblici, non contrastanti con la natura e la tipicità del provvedimento, non tali da snaturare l’atto e non imponenti al privato sacrifici immotivati (nel caso specifico, l’obbligo di installare, in prossimità di una rampa di accesso ai parcheggi interrati, apposito pannello informativo che dovrà essere continuativamente collegato al Centro Meteorologico della Regione e ad altri dispostivi comunali, nonché l’obbligo di redazione di un piano di evacuazione da attuarsi in caso di Allerta Meteo 2)

La giurisprudenza amministrativa ha ammesso ormai da molto tempo l’istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, vale a dire caratterizzato dall’apposizione di clausole accessorie contenenti elementi accidentali quali condizioni sospensive e risolutive, sicché il comune ben può inserire nel permesso di costruire specifiche prescrizioni a tutela di interessi pubblici affidati alla propria cura, purché non contrastino con la natura e la tipicità del provvedimento, non siano tali da snaturare l’atto e non impongano al privato sacrifici immotivati (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6523; Cons. St., sez. VI, 6 novembre 2018, n. 6265; Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5708; Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447; Cons. St., sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3289; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 luglio 2019, n. 1242; T.A.R Campania, Salerno, sez. II, 11 gennaio 2019, n. 70; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 maggio 2016, n. 2376; T.A.R. Liguria, I, 6.2.2021, n. 89).

Tanto premesso, sono legittime le prescrizioni al permesso di costruire con cui si impone di installare, in prossimità di una rampa di accesso ai parcheggi interrati, apposito pannello informativo che dovrà essere continuativamente collegato al Centro Meteorologico della Regione e ad altri dispostivi comunali, nonché l’obbligo di redazione di un piano di evacuazione da attuarsi in caso di Allerta Meteo 2; tali prescrizioni sono evidentemente funzionali all’adozione delle misure cautelative e di prevenzione personale previste dal piano comunale di protezione civile e dalle relative ordinanze, che, in caso di allerta meteo per piogge diffuse e/o temporali, prevedono – tra l’altro – la chiusura e precludono l’utilizzo dei sottopassi pedonali e dei parcheggi interrati.

Sicché per un verso le prescrizioni impugnate appaiono funzionali al sistema regionale di allertamento meteo ed alla tutela di un rilevante interesse pubblico affidato (anche) alla cura del Comune (cfr. l’art. 3 comma 1 lett. c del D. Lgs. 2.1.2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile), per altro verso non sono tali da snaturare l’atto, e non impongono certo al privato sacrifici immotivati.

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Inammissibile il permesso di costruire subordinato all’esecuzione di ulteriori opere

TAR Liguria, sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 675

Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non può essere subordinato alla esecuzione di ulteriori opere edilizie

La prevalente giurisprudenza nega l’ammissibilità di provvedimenti di “sanatoria condizionata” alla esecuzione di specifici interventi edilizi, poiché una simile condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell’opera eseguita al momento della sua realizzazione e della presentazione della domanda.

Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato alla esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nell’alveo della legalità, pertanto, contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4176; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 7 gennaio 2021, n. 40).

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Accesso pratiche edilizie del confinante, consentito o no?

TAR Veneto, sez. II, sent. 16 luglio 2021, n. 938

Al proprietario dell’immobile vicino spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie

Come noto, al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata – e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa – quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 11 gennaio, n. 262).

Alla luce di quanto osservato, è illegittimo il diniego del Comune all’accesso della documentazione riguardante i titoli edilizi rilasciati, compreso eventuali progetti, relazioni e parere presentati per l’attività edilizia.

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Permessi per interventi di sistemazione area agricola post-alluvione

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 15 luglio 2021, n. 4926

Gli interventi di sistemazione di un’area agricola dopo un’alluvione rientrano nell’attività edilizia libera

Rientrano nell’attività edilizia libera gli interventi necessari per rendere nuovamente coltivabili le aree investite da alluvioni e perciò colmate dai detriti, il rafforzo degli argini e la conformazione del terreno in modo da meglio contenere le esondazioni del fiume limitrofo.

Infatti, tali interventi sono ascrivibili ad una mera movimentazione di terra rientrante nell’attività libera di cui all’art. 6 co. 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001, che include nell’attività libera “i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari” o, comunque, a un’attività manutentiva tesa a rimediare alle conseguenze di copiose esondazioni.

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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Foto: iStock/Sergii Kateryniuk

Fonte: EdilTecnico

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