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13 Aprile 2022

Quarta cessione del credito: cambiano ancora le regole dei Bonus Edilizi

Quarta cessione credito Bonus Edilizi

Ancora novità per la cessione dei crediti. Imprese e soggetti Iva avranno tempo fino al 15 ottobre 2022 per l’invio delle comunicazioni alle Entrate. Confermata poi la possibilità di una quarta cessione, ma solo da parte delle banche e solo nei confronti dei propri correntisti.

Cambiano dunque per l’ennesima volta le norme sulle cessioni, grazie ad una nuova ulteriore modifica al testo del decreto Energia (DL 17/2022) approvato dall’Aula  della Camera, e che ora passa al Senato per la definitiva conversione in legge.

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Le nuove scadenze per imprese e professionisti

La prima novità è dunque quella dello slittamento del termine per l’invio della comunicazione di cessione del credito per le spese dello scorso anno (2021) relative a tutti i bonus ammessi alle detrazioni per i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA.

Società, professionisti e autonomi potranno dunque trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni fino al 15 ottobre 2022. Circa sei mesi di tempo in più a disposizione per trovare un soggetto disposto ad accettare il credito  quando non è possibile l’uso diretto sotto forma di detrazione delle somme ottenute a fronte dello sconto in fattura.

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Quarta cessione solo per le banche

L’altra novità riguarda l’introduzione della possibilità di una ulteriore operazione di cessione del credito, arrivando così in tutto a quattro. Questa quarta possibilità riguarda esclusivamente le banche ma non è più “libera”, come previsto in un primo tempo, e scompare anche la responsabilità in solido. In base al testo approvato, infatti, alle banche “in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

In pratica secondo il nuovo schema:

  • la prima cessione è ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto;
  • la seconda e la terza cessione possono essere fatte solo alle banche e agli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia;
  • la quarta cessione può essere fatta solo dalle banche e esclusivamente nei confronti dei propri correntisti.

Quindi le banche che dovessero esaurire il plafond di crediti compensabili potrebbero vendere i crediti in più solo ai correntisti.

Servirà questo intervento per far riprendere il mercato? Staremo a vedere.

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Solo crediti con il bollino

La possibilità di questa quarta cessione, comunque, scatterà solo dopo l’introduzione del “bollino” che servirà ad identificare il  soggetto che ha effettuato la prima opzione di cessione, fornitore o committente che sia.

Secondo le nuove norme, infatti, le disposizioni relative a questa nuova ulteriore quarta cessione si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. E’ proprio questa la data dalla quale scatterà l’applicazione del nuovo codice identificativo univoco.

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Consigliamo

In Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi – Pacchetto operativo scaricabile di Lisa De Simone, il professionista troverà:

  • una maxi circolare operativa, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi;
  • il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022;
  • le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;
  • il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;
  • una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera.

Gli acquirenti del pacchetto operativo riceveranno gratuitamente la versione aggiornata alla legge di conversione del decreto Sostegni Ter, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

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Foto:iStock.com/Dilok Klaisataporn

Fonte: EdilTecnico

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