I tempi per usufruire del Superbonus si restringono, ricordiamo, infatti, che la super agevolazione è stata prorogata dall’ultima manovra sino al 30 giugno 2022, e a fine 2022 per gli edifici plurifamiliari, a specifiche condizioni.
Tuttavia si vocifera di un’ulteriore proroga al 2023 di cui si parla nelle bozze del Recovery Plan.
La corsa per usufruire dell’agevolazione è (già) iniziata, ma restano ancora dei nodi da sciogliere tra cui i costi indetraibili Superbonus 110%, ovvero quelle spese che il beneficiario dovrà comunque sostenere perché la ristrutturazione integrale della casa a zero spese resta (purtroppo) un mito da sfatare.
Vediamo nel dettaglio alcuni esempi e situazioni dove le relative spese sono da considerarsi parzialmente o del tutto indetraibili, per non restare delusi. Ricordiamo che il supporto dei tecnici specialisti incaricati è indispensabile in quanto questi sono in grado di individuare sia quali sono gli interventi ammissibili e necessari sia quale possa essere la spesa esclusa dall’agevolazione fiscale.
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Costi indetraibili Superbonus 110%: lo studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità rappresenta la porta d’ingresso all’iter Superbonus 110%. Attraverso lo stesso il tecnico incaricato, che supporta il committente, andrà ad effettuare le giuste valutazioni per capire se l’immobile interessato rientra nei casi previsti dall’art. 119 del d.l. Rilancio Superbonus 110%.
Il progettista procede con un’analisi macroscopica dello stato attuale per poi andare nel dettaglio con l’analisi delle parti private.
Nel momento in cui le verifiche dovessero essere soddisfatte, si potrà procedere con il progetto preliminare, altrimenti il percorso di progettazione superbonus 110% si potrà ritenere concluso. In questo caso va precisato che le spese sostenute dal committente, per remunerare il professionista impiegato nello studio di fattibilità, saranno a suo completo carico essendo queste indetraibili e per l’appunto non rientranti nell’agevolazione non applicabile.
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Costi indetraibili Superbonus 110%: la sola sostituzione della caldaia
Requisito fondamentale per poter usufruire del Superbonus è il doppio salto di classe energetica. Tuttavia non è sufficiente agire sull’edificio andando solo a sostituire la caldaia, pur essendo questo tipo di intervento ammissibile e trainante il 110%.
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Allora perché non è sufficiente? Perché potranno essere necessarie ulteriori opere da realizzare per compiere il doppio salto, come il cappotto termico, anche parziale e/o la sostituzione dei serramenti.
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Costi indetraibili Superbonus 110%: linee vita e VMC
L’isolamento del tetto rientra a pieno titolo nel Superbonus 110%. Tuttavia ci sono due imposizioni necessarie per l’accesso alla maxi detrazione, ovvero: gli interventi devono essere effettuati su un immobile esistente, dotato di un impianto di riscaldamento. Questo perché per migliorare le prestazioni energetiche di un edificio, e quindi conseguire i benefici fiscali, è necessario che l’immobile non sia in costruzione, cioè nuovo. Inoltre è difficile ottenere un miglioramento per un immobile privo di un sistema di riscaldamento.
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Per il rifacimento del tetto, quindi per consentire l’accesso e le lavorazioni in quota in sicurezza, ove non presenti sarà necessaria l’istallazione della linea vita anticaduta, agevolabile con detrazione solo al 50%.
La ventilazione meccanica controllata rientra tra le spese agevolabili? La risposta è no. Questa non non può essere considerata un intervento trainato e in quanto tale non può accedere alla detrazione fiscale del 110%, così come precisato da ENEA.
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Costi indetraibili Superbonus 110%: pratiche abusi edilizi
Tasto dolente è quello degli abusi edilizi che non vanno d’accordo con il Superbonus 110%. Perché tra i costi che il committente-contribuente deve sostenere, e che desidera “scalare” con la maxi agevolazione, non sono inclusi tutti quelli legati alle pratiche avviate per sanare eventuali abusi edilizi.
Va precisato che in presenza di abusi edilizi non è possibile beneficiare di alcun bonus fiscale, come previsto all’art. 49, comma 1 del DPR n. 380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia . Infatti per avere tutte le carte in regola, è necessario che sussista la conformità urbanistica (ovvero la corrispondenza tra lo stato di fatto ed il titolo abilitativo con cui l’ente ha autorizzato la realizzazione dell’immobile) e catastale (ovvero la corrispondenza tra lo stato di fatto ed i dati catastali).
Per non rimanere esclusi dalla maxi agevolazione è necessario verificare la legittimità dell’immobile prima di avviare interventi contemplati dal superbonus. L’occasione del Superbonus può essere uno slancio per regolarizzare un abuso.
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