Ancora pochi mesi per usufruire del Bonus climatizzatori 2024.
Per ci decide di installare un impianto di qui a fine anno c’è infatti la possibilità di avere la detrazione del 50% anche senza fare altri lavori in casa.
Se si utilizzano i climatizzatori al posto della caldaia a gas si ha diritto invece all’Ecobonus al 65%.
Ecco le regole.
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Nuova installazione al 50%
L’installazione di un nuovo climatizzatore a pompa di calore, quindi in grado sia di rinfrescare che di riscaldare gli ambienti, rientra tra gli interventi fiscalmente agevolati ai sensi dalla lettera h) dell’art. 36-bis del TUIR in quanto si tratta di un intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico, anche senza la realizzazione di opere edilizie.
Il climatizzatore a pompa di calore, infatti, può essere utilizzato in appoggio al riscaldamento per ridurre la durata di accensione dell’impianto, o addirittura in alternativa nei periodi meno freddi. Di qui la scelta di agevolare questi impianti, a prescindere dal fatto che la maggior parte delle installazioni è finalizzata al raffrescamento.
Per la detrazione la fattura deve comprendere acquisto e installazione, oppure è possibile avere due fatture distinte.
Non è invece ammessa l’installazione fai da te perché per i climatizzatori deve essere rilasciato l’attestato di conformità e il libretto d’impianto.
Ecobonus se i climatizzatori sostituiscono la caldaia a gas
Si ha diritto invece all’Ecobonus al 65% se si decide di sostituire una caldaia a gas con uno o più climatizzatori da utilizzare, dunque, come impianto di riscaldamento in via esclusiva e non di appoggio al gas. In sostanza al posto di una caldaia a pompa di calore che mandi l’acqua calda nei radiatori, si può installare una serie di split nelle varie stanze, collegati ad una o più unità esterne, e non utilizzare più i radiatori.
Il risparmio in questo caso può arrivare al 50% e si tratta di un intervento che rientra a pieno titolo nelle prospettive della direttiva Case green che punta alla totale elettrificazione dei consumi energetici.
Di qui a fine anno, dunque, per chi sceglie i climatizzatori si può avere l’Ecobonus ai sensi del comma 347, articolo 1 della legge 296/2006, nel rispetto dei i valori limite per le pompe di calore indicati nella tabella 1 dell’allegato F al decreto interministeriale del 6 agosto 2020. Occorre poi che l’intervento sia asseverato.
Sì al 65% se il gas si lascia solo per l’acqua calda sanitaria
Peraltro, come chiarito dall’Enea con una FAQ sul sito dedicato alle detrazioni, è possibile ottenere l’Ecobonus anche senza smantellare la vecchia caldaia, tenendola in funzione per la sola produzione di acqua calda.
È necessario per questo che vengano eseguiti interventi che non consentano ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si deve trattare, quindi, di un intervento di tipo “definitivo”, e questa condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
Il Bonus Mobili
Infine chi acquista un climatizzatore con l’agevolazione del 50% ha diritto, volendo, anche al Bonus Mobili.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con circolare 10/2014 nella quale si legge che l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore danno diritto anche alla detrazione per gli arredi, a prescindere dal fatto che siano necessari interventi edilizi.
Quale Bonus per climatizzatori: riepilogo
Vediamo in questa tabella un riepilogo degli aspetti da considerare per scegliere quale Bonus utilizzare:
Bonus casa | Ecobonus | |
Normativa | Agevolabile nell’ambito della lettera h) del comma 1 dell’art- 16-bis del TUIR come intervento di risparmio energetico | |
Condizioni per l’agevolazione | Nuova installazione o sostituzione vecchio impianto | |
Tipologia | Impianti a pompa di calore | Impianti a pompa di calore che abbiano coefficiente di prestazione e indice di efficienza energetica maggiore o uguale ai valori minimi fissati nel decreto ministeriale Requisiti ecobonus del 6 agosto 2020 |
Pratica edilizia | Edilizia libera | Edilizia libera |
Aliquota | 50% | 65% |
Documentazione | Autocertificazione che l’intervento rientra tra quelli agevolabili ai sensi della lettera h) deo comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR | Schede tecniche da inviare all’ENEA |
Bonus mobili | Sì | No |