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19 Febbraio 2025

Prorogata iscrizione RENTRI con un emendamento al decreto Milleproroghe

Durante la discussione del decreto Milleproroghe nella seduta del 12 febbraio 2025, il Senato ha approvato un emendamento condiviso sia dalla maggioranza che dall’opposizione, volto a posticipare l’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). La misura prevede un differimento di 60 giorni rispetto alla prima scadenza, che era fissata al 13 febbraio 2025.

Tuttavia, è fondamentale chiarire che questo differimento non è ancora formalmente in vigore. Affinché la proroga sia effettiva, è necessario attendere la conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) da parte della Camera entro il 25 febbraio 2025. Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per il 12 aprile 2025, si potrà considerare il nuovo termine operativo.

Inoltre, il provvedimento prevede che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotti un decreto specifico entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione per confermare la nuova tempistica. Fino a quel momento, gli operatori del primo scaglione, già registrati al RENTRI, devono continuare a seguire le procedure e le normative attuali, senza considerare ancora operativa la proroga.

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Indice

Cosa cambia per le imprese e gli operatori del settore?

Nonostante l’emendamento approvato dal Senato, la scadenza del 13 febbraio 2025 per l’iscrizione al RENTRI rimane al momento invariata per gli operatori del primo scaglione, tra cui impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti e intermediari, consorzi di recupero e riciclaggio, nonché imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti.

Fino a quando non verrà adottato il decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente, le aziende appartenenti a questa categoria dovranno proseguire con le registrazioni previste e l’utilizzo del sistema RENTRI secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023.

Per quanto riguarda le imprese del secondo e terzo scaglione, che dal 13 febbraio utilizzano i nuovi modelli di registri cronologici e Formulari Identificativi dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, rimane l’obbligo di continuare a utilizzare tali documenti fino a nuove disposizioni. La proroga, quindi, non modifica automaticamente le procedure operative per nessuna delle categorie interessate fino alla pubblicazione del decreto ministeriale specifico.

Conferma dell’obbligo e possibili sviluppi normativi

L’emendamento, come riportato nel testo ufficiale, stabilisce che “Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di ‘sessanta giorni’ di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in ‘centoventi giorni’.”

In pratica, ciò significa che la proroga non è ancora effettiva e diventerà operativa solo con l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe e successivamente con l’adozione del decreto ministeriale.

Per evitare equivoci di natura gestionale e organizzativa, le aziende soggette all’iscrizione al RENTRI devono continuare a rispettare le scadenze precedenti, incluso l’obbligo di registrazione entro il 13 febbraio 2025.

Eventuali aggiornamenti verranno comunicati dal Ministero dell’Ambiente e dagli enti preposti alla gestione della tracciabilità dei rifiuti. In assenza di indicazioni contrarie, il mancato rispetto delle attuali tempistiche potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni per le imprese non in regola.

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Fonte: EdilTecnico

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