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4 Maggio 2021

Proroga SCIA. L’emergenza Covid-19 differisce scadenze titoli edilizi

Proroga scadenze titoli edilizi

Aggiornamento del 4 maggio 2021_La proroga SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – e di tutti gli atti in scadenza come le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali, arriva con il prolungamento dello stato di emergenza Covid-19 fino al 30 aprile 2021 31 luglio 2021.

A sancire il prolungamento del periodo di emergenza pandemica è il DL n.52 del 22 aprile 2021 che influenza anche la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 31 luglio 2021.

Questi titoli edilizi risulteranno validi fino al 29 ottobre 2021, che coincide con il novantesimo giorno successivo alla chiusura dello stato di emergenza Covid-19.

La proroga interessa anche il ritiro dei titoli abilitativi edilizi (comunque denominati) rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Risulta, invece escluso dal differimento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il rinnovato rinvio delle scadenze è dovuto alla legge di conversione del Dl Agosto che ha introdotto un rinvio “spostabile” per gli atti in scadenza, che va pertanto di pari passo al protrarsi dello stato di emergenza. Ciò è previsto all’articolo 103 del Dl 18 del 2020, così come modificato dall’articolo 3-bis del Dl 125 del 2020.

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I cambiamenti introdotti dal Decreto SCIA2

A proposito di SCIA, ricordiamo che con il Decreto SCIA2 (decreto legislativo 25 no­vembre 2016 n. 222) è stata introdotta la tabella con la corrispondenza esplicita tra tipologia di intervento edilizio e titolo edilizio.

SCIA2 sostituisce la “super DIA” con la SCIA alternativa al permesso di costruire e introduce la segnalazione certificata per l’agibilità, in sostituzione delle procedure precedenti.

Le modifiche più rilevanti che il decreto SCIA2 ha introdotto nel Testo Unico dell’Edilizia sono:

  • scorporo della CILA dall’articolo 6 dove era prima collocata, e inseri­mento del nuovo articolo 6-bis dedicato esclusivamente a questa proce­dura;
  • introduzione del comma 1 dell’articolo 23, che disciplina il regime della segnalazione certificata alternativa al permesso di costruire: prima la se­parazione tra SCIA “ordinaria” e SCIA “alternativa” era contenuta esclu­sivamente in differenti commi dell’articolo 22, mentre ora appaiono più nettamente separate, anche se proceduralmente lo erano anche prima;
  • modifica dell’articolo 24 relativo all’agibilità, ed introduzione contestuale della segnalazione certificata per l’agibilità: rispetto alla procedura previ­gente, cambia di fatto sostanzialmente solo la modalità dell’acquisizione dell’agibilità, ma per il resto gli adempimenti rimangono gli stessi. Viene però spostata più responsabilità sul tecnico asseverante.

Una parte di rilievo del decreto SCIA 2 è la tabella contenuta nell’allegato A; questa tabella è strutturata in modo da associare ad ogni singola attività economica (intesa come commercio o attività edilizia) il relativo titolo abi­litativo, ed è divisa in due parti: una prima riguarda la corri­spondenza tra attività economica e procedura autorizzativa, mentre la se­conda è dedicata esclusivamente all’attività edilizia.

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Quando usare la SCIA?

Ricordiamo che attraverso la SCIA vengono gestiti interventi di manutenzione straordinaria pesante e risanamento conservativo pesante, ristrutturazione edilizia leggera e varianti ai permessi di costruire che non incidono su volumetrie e destinazioni d’uso.

La SCIA è la procedura edilizia subentrata alla DIA ed è regolamentata all’articolo 22 del Testo Unico per l’Edilizia, nel quale è espressamente indicato che la SCIA è competente per le opere di:

  • manutenzione straordinaria pesante;
  • risanamento conservativo pesante;
  • ristrutturazione edilizia leggera laddove l’intervento “non comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico”;
  • variante ai permessi di costruire, che non incida sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comporti mutamenti d’uso rilevanti delle destinazioni previste nel progetto allegato al permesso, che non preveda variazioni di sagoma in zone sottoposte a vincolo o, comunque, variante che non presenti i caratteri della variazione essenziale – concetti ripresi dai punti 35 e 36 dell’allegato A del decreto legislativo 25 no­vembre 2016 n. 222;
  • variazioni di prospetto eseguite su immobili non vincolati, che rientrino nella manutenzione straordinaria, secondo la vigente formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Inoltre, l’allegato A del decreto SCIA 2, oltre a richiamare naturalmente le disposizioni dell’art. 22, individua altre fattispecie cui è applicabile il regime della SCIA:

  • punto 41 – le sanatorie edilizie per quegli interventi che rientrano nel campo di validità della SCIA.

Va ricordato che, a differenza delle opere soggette a CILA per le quali non è specificato, le opere soggette a SCIA possono, a scelta dell’interessato, essere autorizzate attraverso la richiesta di un permesso di costruire.

Per saperne di più, consigliamo le novità editoriali in materia edilizia

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Foto: iStock.com/BrianAJackson

Fonte: EdilTecnico

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