Con la conversione in legge del decreto Ucraina pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2022 è stata introdotta la proroga di un anno dei titoli abilitativi rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.
Le proroghe dei titoli edilizi saranno concesse nel rispetto di specifiche condizioni che abbiamo riassunto in questo articolo.
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In riferimento a tale slittamento il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso noto, attraverso un comunicato del 22 giugno 2022, la proroga delle tempistiche per ottenere gli incentivi sulle energie rinnovabili.
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I termini differiti
Il GSE ricorda che i termini degli adempimenti previsti dai decreti di riferimento per l’accesso agli incentivi sono già stati prorogati dalle disposizioni del D.L 221/2021 (e sono elencati in un’apposita tabella) e potranno essere ulteriormente differiti come segue:
- nel caso la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada nei 12 mesi successivi al termine dell’adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L 221/2021, il termine è differito alla nuova data ultima per il completamento dei lavori;
- nel caso la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada oltre i 12 mesi successivi al termine dell’adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L 221/2021, il termine è differito di 12 mesi.
Il GSE precisa inoltre che, per beneficiare della dilazione dei termini, all’atto della richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti, l’operatore dovrà dimostrare di aver ottenuto la proroga dei termini di inizio e fine lavori dei propri titoli abilitativi/autorizzativi, nel rispetto delle previsioni del D.L. 21/2022.
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Foto:iStock.com/DisobeyArt