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4 Novembre 2021

Primo Decreto in Gazzetta Fondo Adeguamento Prezzi: beneficiari e come accedere

fondo adeguamento prezzi

Il rincaro delle materie prime edili è un problema che sta danneggiando un settore di rilievo per l’economia italiana e che sta causando il rallentamento dei lavori di risanamento energetico e sismico degli edifici, rilanciati grazie ai benefici di misure come il Superbonus.

L’aumento dei costi di materie come l’acciaio, alluminio e il rame ha richiesto un intervento eccezionale del Governo che ha istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

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La ripartizione delle risorse tra piccole, medie e grandi imprese viene disciplinata dal Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2021. Tuttavia, manca il decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi.

Per fare chiarezza, sono due i decreti attuativi del MIMS per la compensazione degli aumenti dei costi dei materiali:

  1. il decreto dalla cui pubblicazione decorrono i 15 giorni per l’invio dell’istanza di compensazione, pena di decadenza (non ancora emanato);
  2. il decreto emanato il 30 settembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2021, che stabilisce i criteri di ripartizione risorse e accesso al Fondo.

L’istituzione del Fondo è avvenuta con il Decreto Sostegni-bis (Legge 106/2021) con l’obiettivo di calmierare la crescita continua dei prezzi delle materie prime in edilizia. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo > Rincaro materie prime, contro l’aumento dei prezzi arriva un Fondo di 100 milioni <

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Chi sono i beneficiari delle risorse

Sono previsti:

  • 34 milioni di euro per le piccole imprese;
  • 33 milioni di euro per le medie imprese;
  • 33 milioni di euro per le grandi imprese.

I raggruppamenti temporanei di imprese potranno accedere alle risorse previste per la propria categoria di appartenenza, determinata sulla base della qualificazione SOA e non dell’importo del contratto aggiudicato.

Con l’approvazione del decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi (non ancora in vigore), gli appaltatori potranno presentare istanza di compensazione. Il MIMS avrebbe dovuto approvare il decreto entro il 31 ottobre, ma al momento non si hanno novità.

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La determinazione della compensazione avverrà applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni, le variazioni rilevate dal decreto ministeriale.

>> Rincari e reperimento materie prime, rischi per Superbonus e risorse del PNRR

Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando:

  • fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
  • le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra destinazione;
  • le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

L’accesso al Fondo da 100 milioni di euro sarà possibile nel caso in cui le risorse derivanti da accantonamenti, ribassi e residui non risultassero sufficienti.

Leggi anche: Rincaro materiali e rischio Superbonus, sempre più difficoltà per le imprese

Come fare richiesta di accesso al Fondo

All’art.2 del Primo Decreto MIMS vengono spiegate le modalità di accesso al Fondo.

Ovvero, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale le stazioni appaltanti sono tenute all’invio, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere – della richiesta di accesso al Fondo.

La richiesta di accesso al Fondo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese.

Al comma 4, si legge che per ciascuna delle istanze di compensazione le stazioni appaltanti inviano, altresì:

  1. la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa;
  2. l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
  3. la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie (art. 1 -septies , comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.

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Foto: iStock.com/kasipat

Fonte: EdilTecnico

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